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Sentenza

Sentenza del 29/07/2015 n. 16036 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - Contraddittorioendoprocedimentale - Violazione - Invalidità del provvedimento conclusivo -Valutazione in concreto - Possibilità di un risultato diverso - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per il 2005. Hanno sostenuto, tra l'altro, che l'accertamento fosse invalido per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che il sequestro penale della contabilità avesse leso il diritto di difesa e che l'Ufficio avesse determinato induttivamente maggiori ricavi senza adeguate presunzioni e in violazione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo conseguente all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e al mancato riscontro alle richieste dell'Amministrazione, nonché l'utilizzo di dati e documenti acquisiti in sede penale. Il sequestro della contabilità non impediva al contribuente di ottenere copie o procurarsi elementi probatori a discarico. Quanto al contraddittorio preventivo, la sua omissione non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto: occorre dimostrare concretamente che il procedimento avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso, circostanza non prospettata dalle ricorrenti. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.280 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 55 del decreto IVA

    L'omessa presentazione della dichiarazione IVA legittima il ricorso all'accertamento induttivo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38

    In caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può utilizzare presunzioni semplici anche prive dei requisiti ordinariamente previsti per l'accertamento analitico.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Disciplina l'accertamento induttivo dei redditi e consente la ricostruzione dell'imponibile sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti dall'Ufficio.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 4

    Il mancato riscontro a questionari o richieste di esibizione documentale può rendere legittimo l'accertamento induttivo, poiché ostacola il controllo dell'attendibilità delle scritture contabili.

  • Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Le garanzie del contraddittorio previste dalla disposizione operano, secondo la sentenza, nell'ambito di accessi, ispezioni e verifiche presso i locali dell'impresa, con riferimento al processo verbale di chiusura delle operazioni.

  • Art. 97 della Costituzione

    Il principio di legalità dell'azione amministrativa non implica, in via generale, l'invalidità automatica dell'atto per ogni violazione formale del contraddittorio.

  • Art. 24 della Costituzione

    La lesione del diritto di difesa deve essere concreta e non può essere desunta soltanto dall'omessa partecipazione preventiva al procedimento.

  • Art. 2697 del codice civile

    Una volta fornita dall'Ufficio una prova presuntiva legittima, spetta al contribuente allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria.

  • Art. 258 del codice di procedura penale

    Il soggetto detentore della documentazione sequestrata può chiederne copia; pertanto il sequestro penale non rende di per sé impossibile la difesa in sede tributaria.

  • Art. 132, n. 4, del codice di procedura civile

    In cassazione è censurabile soltanto una motivazione inesistente, apparente, insanabilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente contestare la mera insufficienza della motivazione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • Sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea C-129/13 e C-276/12

    Il giudice nazionale può tenere conto del fatto che la violazione del diritto di essere sentiti comporta l'annullamento della decisione soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

    La violazione del contraddittorio endoprocedimentale produce invalidità solo quando il contribuente dimostri, o almeno prospetti concretamente, che la partecipazione preventiva avrebbe potuto incidere sull'esito dell'accertamento.

Massime di principio

  • L'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'annullamento dell'atto tributario: il contribuente deve indicare quali argomentazioni, documenti o prove avrebbe presentato e spiegare perché avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
  • L'omessa presentazione della dichiarazione e il mancato riscontro alle richieste dell'Amministrazione possono giustificare un accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici e su dati comunque acquisiti dall'Ufficio.
  • Quando l'Ufficio offre una ricostruzione presuntiva sufficientemente attendibile, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria; la mera contestazione dell'ammontare accertato non è normalmente sufficiente.
  • Il sequestro penale della contabilità non esclude automaticamente la possibilità di difendersi in sede tributaria, poiché il contribuente può chiedere copie della documentazione o produrre altri elementi probatori.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti semplicemente contestando la motivazione della sentenza di merito: occorre denunciare un vizio motivazionale radicale o una specifica violazione di legge.
  • La regola deve essere applicata tenendo conto della disciplina vigente e della specifica tipologia di accertamento, poiché le garanzie del contraddittorio possono variare in base al procedimento e agli atti compiuti dall'Amministrazione.

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