Cassazione Penale, Ordinanza n. 36376/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il precedente diniego della liberazione anticipata da parte del Magistrato di sorveglianza. Il provvedimento di merito aveva valorizzato due infrazioni disciplinari commesse nel semestre oggetto di valutazione, ritenendole sintomatiche di una condotta irregolare e idonee a escludere che la restante condotta formale di adesione alle regole dell'istituto fosse sufficiente a dimostrare la partecipazione all'opera rieducativa. Nel ricorso si lamentava che il giudice di sorveglianza non avesse verificato la partecipazione complessiva del condannato all'opera di rieducazione nel semestre e non avesse adeguatamente valutato l'incidenza concreta delle due infrazioni disciplinari sulla valutazione globale della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse correttamente applicato il principio secondo cui, ai fini della liberazione anticipata, non basta una mera e formale adesione alle regole comportamentali dell'istituto penitenziario, occorrendo invece fatti positivi dai quali desumere l'effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e l'evoluzione della personalità verso modelli di vita socialmente adeguati. Il ricorso è stato considerato meramente reiterativo della doglianza già esaminata e disattesa in sede di reclamo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
liberazione anticipata
beneficio penitenziario concesso solo se la condotta del detenuto, valutata nel semestre, evidenzia una effettiva partecipazione all'opera di rieducazione; non è sufficiente la sola adesione formale alle regole dell'istituto.
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della liberazione anticipata, la condotta del detenuto deve rivelare in modo positivo un effettivo percorso rieducativo; la mera regolarità formale non è di per sé sufficiente.
- L'esistenza di infrazioni disciplinari nel semestre di osservazione può legittimamente incidere negativamente sulla valutazione globale della partecipazione all'opera di rieducazione, ove il giudice le ritenga sintomatiche di una condotta non coerente con il percorso trattamentale.
- In sede di ricorso per cassazione è inammissibile la censura che si limiti a riproporre in modo sostanzialmente identico una doglianza già disattesa nel precedente giudizio di reclamo, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del provvedimento impugnato.
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