Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13239/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia trae origine da una precedente sentenza di condanna generica con cui era stato accertato che la banca aveva utilizzato una fideiussione apparentemente rilasciata da una terza persona in favore di un familiare delle attrici. Sulla base di quel giudicato, le attrici avevano poi chiesto in separato giudizio la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito, deducendo che il sequestro conservativo delle quote della società alberghiera di famiglia, la revoca del credito, la richiesta di rientro e la segnalazione alla Centrale Rischi avessero paralizzato l'attività d'impresa, causato perdita di reddito, deprezzamento dell'immobile, perdita di avviamento e lesione dell'immagine. La Corte d'appello aveva però riformato la decisione di primo grado, ritenendo non provato il nesso causale tra le condotte bancarie e i danni allegati, non provate le specifiche voci di danno non patrimoniale e tardive/inutilizzabili alcune produzioni documentali utilizzate dal consulente tecnico. Nel ricorso per cassazione la ricorrente principale ha denunciato: 1) violazione delle norme sull'onere della prova e sul vizio di motivazione per avere la Corte territoriale dichiarato inutilizzabili documenti acquisiti dal consulente d'ufficio; 2) violazione delle norme sulla prova e sulle presunzioni per non avere valorizzato il materiale istruttorio e la consulenza tecnica; 3) violazione di norme processuali e sostanziali in tema di sequestro delle quote e degli utili; 4) e 5) omesso esame e violazioni in ordine alla compromissione della vita societaria, alla revoca degli affidamenti, alla lesione dell'immagine e al danno non patrimoniale; 6) omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo alla quantificazione del danno. Gli ulteriori ricorsi incidentali hanno riguardato, da un lato, la dedotta estraneità di un congiunto alla successione processuale e, dall'altro, il difetto di pronuncia sulla domanda restitutoria delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado e sulle spese di consulenza. La Corte di cassazione ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi dei ricorsi principali, confermando che il danno non può ritenersi in re ipsa e che, in cassazione, non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale di MPS, relativi alla domanda di restituzione e alle spese della consulenza tecnica, disponendo la cassazione con rinvio limitatamente a tali profili. La questione della legittimazione di una delle intimate è stata risolta in via preliminare con rilievo della sua carenza, mentre il ricorso di altri successori è stato ritenuto ammissibile.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi principali perché le censure miravano in sostanza a ottenere una diversa valutazione delle prove e non dimostravano in modo autosufficiente la decisività dei documenti tardivamente prodotti o del materiale acquisito dal consulente; ha inoltre escluso che il sequestro delle quote, la revoca del credito e la segnalazione bancaria avessero, da soli, provato i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale della banca, rilevando l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado e sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio. Ne è derivata una cassazione con rinvio limitata ai soli capi accolti, mentre per il resto la decisione impugnata è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova in tema di danno e nesso causale; la parte che domanda il risarcimento deve dimostrare i fatti costitutivi e la decisività dei documenti invocati.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Utilizzato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ribadisce che non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalle ricorrenti per contestare la valutazione delle prove; la Corte ne esclude la violazione in quanto le censure miravano a una rivalutazione del compendio istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie e delle presunzioni; la Corte nega che vi sia stata una falsa applicazione.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici, ma le doglianze sono state ritenute inidonee a dimostrare una inferenza decisiva e specifica.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato insieme all'art. 2727 c.c. per sostenere il ragionamento presuntivo sui danni; la Corte ha ritenuto mancasse la necessaria base dimostrativa.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha accolto i motivi incidentali della banca per omessa pronuncia sulla domanda restitutoria e sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 2504-bis c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello per affermare la successione universale dell'incorporante a seguito di fusione.

  • art. 58 TUB

    Invocato dalla banca per sostenere che le pretese risarcitorie rientrassero nelle passività trasferite con il ramo d'azienda; la Corte di cassazione non accoglie tale censura, assorbita dal rigetto dei ricorsi principali.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alle memorie istruttorie e alla tardività delle produzioni documentali contestate.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione al divieto di nuove prove in appello e all'indispensabilità non adeguatamente dimostrata dei documenti tardivi.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per la produzione documentale necessaria a provare la qualità di erede e il decesso della parte originaria.

  • L. n. 392 del 1978

    Richiamata solo come parametro invocato dalla parte per quantificare l'avviamento, ma la Corte esclude la decisività del richiamo per una diversa fattispecie aziendale.

  • art. 58, testo unico bancario

    Richiamato dalla banca nel motivo incidentale sul trasferimento della passività mediante conferimento di ramo d'azienda.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame o violazione delle regole probatorie non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito, dovendo il ricorrente indicare in modo specifico il fatto decisivo trascurato e la concreta decisività delle prove invocate.
  • Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti necessari ai fini della risposta al quesito, ma ciò non esonera la parte dall'onere di dimostrarne la decisività rispetto ai fatti principali costitutivi della domanda o dell'eccezione.
  • La tardiva produzione documentale resta inutilizzabile se introdotta oltre le preclusioni processuali, e la parte che la invoca deve indicare con precisione dove e quando tali documenti siano stati prodotti e perché sarebbero indispensabili alla decisione.
  • Il danno patrimoniale e non patrimoniale non può presumersi in re ipsa: anche quando esista un precedente accertamento generico dell'an debeatur, nel giudizio di liquidazione occorre provare in concreto l'esistenza del pregiudizio e il nesso causale con la condotta dedotta.
  • Il sequestro conservativo di quote sociali non comporta di per sé la paralisi dell'attività d'impresa, occorrendo allegare e provare uno specifico effetto impeditivo sulla gestione, sugli utili o sull'operatività societaria.
  • In cassazione l'omessa pronuncia costituisce vizio autonomo solo quando il giudice abbia realmente omesso di decidere su una domanda o eccezione ritualmente proposta e non assorbita; se il capo è stato implicitamente assorbito, la censura non è fondata.
  • Chi impugna in qualità di erede deve allegare e provare la propria legittimazione successoria; la relativa prova può essere fornita con produzioni documentali anche in cassazione, e il difetto comporta inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveConto correnteIntermediazione finanziariaInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.