Ordinanza n. 476/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) dell’ordinanza n. 32 del 25.07.2025, prot. n. 16393 del 25.07.2025, Settore Urbanistico, a firma del Responsabile p.t., arch. Pasquale Del Prete notificata in data 25.07.2025, con la quale si è ordinato all’odierna ricorrente, ai sensi degli artt. 27 e 35 del D.P.R. n. 380/2001, di demolire entro e non oltre il termine di 90 gg i manufatti realizzati sull’area demaniale ubicata in Frattaminore, C.T. foglio 1, p.lle 906 e 902; b) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di manufatti realizzati su area demaniale
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione proprietaria o utilizzatrice)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione sportiva dilettantistica ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione n. 32 del 25 luglio 2025, adottata ai sensi degli artt. 27 e 35 del d.P.R. n. 380/2001, con cui le è stato ordinato di demolire entro novanta giorni manufatti realizzati su un’area demaniale sita nel territorio comunale. La ricorrente ha dedotto, come emerge dalla prospettazione cautelare, l’illegittimità della demolizione di opere ritenute legittime e legittimate, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perdurante efficacia dell’ordinanza. Il Comune non si è costituito e non ha adempiuto alla precedente ordinanza istruttoria della Sezione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo interinalmente gli effetti dell’ordinanza di demolizione per preservare la situazione di fatto e consentire la decisione di merito re adhuc integra. Il Collegio ha ritenuto sussistente il periculum in mora prospettato dalla ricorrente, poiché l’esecuzione dell’ordinanza avrebbe potuto imporre la demolizione delle opere prima dell’approfondimento delle questioni dedotte. La valutazione sul fumus è stata lasciata alla più appropriata sede di merito, in considerazione della necessità di ulteriori accertamenti. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, è stata quindi disposta la sospensione interinale. Il TAR ha inoltre ordinato al Comune, anche se non formalmente costituito, di depositare entro sessanta giorni una relazione dettagliata e documentata sulla vicenda e tutti gli atti amministrativi e le note dei soggetti pubblici coinvolti richiamati nell’ordinanza impugnata. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 15 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell’ordinanza comunale di demolizione impugnata; il merito della corretta applicazione della disposizione non è stato deciso nella fase cautelare.
art. 35 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell’ordinanza di demolizione relativa a manufatti realizzati su area demaniale; la questione è stata rinviata all’approfondimento di merito.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale e per la sospensione interinale degli effetti dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Quando l’esecuzione di un’ordinanza di demolizione può determinare la perdita irreversibile delle opere prima della definizione del giudizio, il giudice amministrativo può sospenderne interinalmente gli effetti, anche rinviando l’approfondimento del fumus alla fase di merito, se il pregiudizio grave e irreparabile risulta allegato e il bilanciamento degli interessi lo giustifica.
- La sospensione cautelare può essere disposta per assicurare che la decisione di merito intervenga re adhuc integra, evitando che l’esecuzione dell’atto renda irreversibile la situazione controversa.
- Il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione resistente, anche se non costituita in giudizio, la produzione di una relazione documentata e degli atti amministrativi necessari per chiarire la vicenda oggetto di causa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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