Sentenza n. 96/2026 - Potenza, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Potenza n. 197/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Potenza n. 197/2024, con riferimento al pagamento della pretesa creditoria
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Potenza n. 197/2024, lamentando la mancata soddisfazione della pretesa creditoria da parte del Ministero. Dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso, il Ministero ha effettuato il pagamento dovuto. La difesa erariale e la parte ricorrente hanno quindi rappresentato l'avvenuta soddisfazione della pretesa e hanno concordato sulla cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha integralmente soddisfatto la pretesa creditoria oggetto del giudizio. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, ravvisata nell'oggettiva tardività del pagamento, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Nella quantificazione il Collegio ha tenuto conto del comportamento resipiscente dell'Amministrazione, liquidando le spese nella misura del 70% del dovuto, pari forfetariamente a euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio a seguito della sopravvenuta soddisfazione della pretesa e della conseguente cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa oggetto del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, che possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Ai fini della soccombenza virtuale, rileva la tardività oggettiva dell’adempimento dell’amministrazione, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
- Nella liquidazione delle spese il giudice può considerare il comportamento successivamente resipiscente dell’amministrazione, riducendo proporzionalmente l’importo dovuto pur mantenendo la condanna alle spese.
Come è indicizzato
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