Sentenza n. 16646/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento A) mediante ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale n. G17795 del 29.12.2025 adottata dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Inclusione Sociale, Area Terzo Settore e Innovazione Sociale, non notificata alla Federazione GENE; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, della determinazione dirigenziale n. G08390 adottata in data 24.06.2024, come rettificata con la determinazione n. G08745 del 1° luglio 2024; B) mediante ricorso per motivi aggiunti: - della Determinazione Dirigenziale n. G05508 del 24.4.2026 adottata dalla Regione Lazio Direzione Regionale Inclusione Sociale, Area Terzo Settore e Innovazione Sociale, notificata alla Federazione GENE in data 5.5.2026, avente ad oggetto Iscrizione dell’Ente FEDERAZIONE GENE PER LA NEUROCHIRURGIA INFANTILE APS nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e dell’articolo 9 del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020 e s.m.i.”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di cancellazione dell’ente dal RUNTS per mancato adempimento alla diffida di aggiornamento delle informazioni e deposito degli atti; con motivi aggiunti, determinazione di nuova iscrizione subordinata alla procedura di devoluzione patrimoniale
Esito
Favorevole al ricorrente (ente del Terzo settore)
Prevale il privato
La controversia
Con il ricorso introduttivo l’ente ha impugnato la determinazione del 29 dicembre 2025 che ne aveva disposto la cancellazione dal RUNTS per mancato adempimento alla diffida del 24 giugno 2024, rettificata il 1° luglio 2024. Ha dedotto che la diffida e la cancellazione, atti recettizi, erano state comunicate solo mediante pubblicazione collettiva e non tramite PEC individuale, in violazione della disciplina del RUNTS, della legge n. 241/1990 e dei principi di partecipazione e buon andamento; ha inoltre contestato la cancellazione per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento e sproporzione, sostenendo di possedere i requisiti sostanziali per l’iscrizione, di avere depositato i documenti dovuti e che le informazioni non aggiornate fossero marginali. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione del 24 aprile 2026, notificata il 5 maggio 2026, che aveva disposto la nuova iscrizione dell’ente nella sezione APS, subordinandone l’efficacia all’eventuale devoluzione del patrimonio. Ha sostenuto che l’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017 limita la devoluzione al caso di cancellazione per mancanza dei requisiti quando l’ente intenda continuare a operare secondo il codice civile; ha inoltre dedotto che la precedente cancellazione dipendeva da inadempimenti formali e che la Regione avrebbe dovuto accertare la natura di tali inadempimenti, senza equipararli alla perdita dei requisiti sostanziali.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo, ritenendolo manifestamente infondato. Quanto alla comunicazione, non è stata provata la conoscenza, da parte della Regione, della PEC istituzionale dell’ente: l’assenza di tale prova, il cui onere gravava sulla ricorrente, equivaleva alla mancata indicazione della PEC nel RUNTS e alla mancata conoscenza preventiva da parte dell’amministrazione. In tale situazione, considerato il numero elevato degli enti interessati e l’obbligo dell’ente di indicare la propria PEC nel Registro, era legittima la pubblicazione collettiva della diffida e degli atti conseguenti. È stato respinto anche il motivo sulla sproporzione: dopo la trasmigrazione spettava all’ente aggiornare le informazioni e depositare gli atti richiesti a tutela dei terzi, e l’inadempimento giustificava la cancellazione. Il TAR ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato la condizione apposta alla nuova iscrizione, disponendo che la determinazione del 24 aprile 2026 spiegasse piena efficacia senza subordinazione alla devoluzione patrimoniale. L’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017 richiede congiuntamente la cancellazione per mancanza dei requisiti e la volontà di continuare a operare secondo il codice civile. Una cancellazione dovuta a un inadempimento formale, seguita dopo circa tre mesi da una nuova domanda di iscrizione e accompagnata dall’impugnazione della cancellazione, non dimostra tale volontà di prosecuzione secondo il regime civilistico. Inoltre, l’obbligo di devoluzione, essendo una prestazione patrimoniale, è soggetto a tassatività e non può essere esteso oltre i presupposti letterali previsti dalla legge. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito complessivo.
Norme richiamate
art. 21-bis l. 241/1990
nella presente fattispecie la comunicazione è stata legittimamente disposta mediante pubblicazione - ai sensi dei riportati artt. 8 e 21 bis l. 241/1990 e , comma 111 della l.r. 12/2011 - posto che l’associazione, alla data dell’atto di diffida n. G08390/2024 e smi, “era tra coloro per i quali non risultava inserita nel portale RUNTS alcuna PEC” -circostanza fattuale non contestata - rendendo se non impossibile, comunque eccessivamente gravosa la notifica individuale da parte degli uffici amministrativi.
In presenza di un elevato numero di destinatari e quando l’ente non abbia inserito nel RUNTS una PEC utile, la comunicazione mediante pubblicazione collettiva può essere legittima, se la notifica individuale risulta impossibile o eccessivamente gravosa.
art. 8 d.m. 106/2020
Ciò anche in ragione del principio costituzionale di leale collaborazione tra le parti e di non aggravamento del procedimento amministrativo, che impongono non solo alla p.a.,, ma anche al privato, di non rendere inefficiente l’azione amministrativa: il che, nella fattispecie, si declina nel senso che, stante il numero enorme delle associazioni interessate, non ricadeva in capo agli uffici regionali l’onere di ricercare altrove (ad esempio presso altri registri) la pec istituzionale per ogni interessata, quanto piuttosto era obbligo delle stesse di indicarla nel RUNTS.
L’ente iscritto o trasmigrato nel RUNTS deve indicare nel Registro la propria PEC; l’amministrazione non è tenuta, in presenza di un numero enorme di enti interessati, a ricercarla presso altri registri.
artt. 8, comma 6, e 20, comma 1, d.m. 106/2020
Né, quanto al secondo motivo di ricorso, la cancellazione risulta sproporzionata, atteso che non vi è dubbio che a seguito della trasmigrazione ricadeva in capo alla ricorrente di provvedere a tutti gli obblighi informativi previsti a tutela dei terzi (oltre che al perdurante possesso dei requisiti sostanziali), sicché il mancato aggiornamento giustifica la cancellazione dal RUNTS, che non risulta quindi sproporzionata.
Dopo la trasmigrazione nel RUNTS l’ente è tenuto ad adempiere agli obblighi informativi e di aggiornamento; il mancato adempimento può giustificare la cancellazione e, nel caso deciso, non rendeva la misura sproporzionata.
art. 50, comma 2, d.lgs. 117/2017
L’art. 50, comma2, più volte citato impone la devoluzione del c.d. margine patrimoniale purché l’interessato sia stato cancellato per mancanza dei requisiti e, inoltre, “vuole continuare” ad operare secondo il regime dettato dal codice civile.
La devoluzione patrimoniale presuppone cumulativamente che la cancellazione dal RUNTS sia avvenuta per mancanza dei requisiti e che l’ente intenda proseguire l’attività secondo il regime del codice civile.
art. 25-bis d.m. 106/2020
Ciò detto, deve rilevarsi in via generale che la mera formale soluzione di continuità dell’iscrizione nel RUNTS, motivata in ragione di un inadempimento formale, non può essere qualificata come integrazione di entrambi i riportati requisiti: la soluzione di continuità di cui alla fattispecie all’esame costituisce una mera interruzione temporale che proprio perché tale non può essere interpretata come volontà di continuare secondo il regime del codice civile, ma anzi smentisce proprio tale volontà soggettiva.
La temporanea interruzione dell’iscrizione derivante da un inadempimento formale, seguita da una nuova domanda di iscrizione, non integra di per sé la volontà di continuare a operare secondo il codice civile richiesta per l’obbligo di devoluzione.
art. 23 Cost.
A tutto ciò deve aggiungersi, in via generale, che tutte le norme che dispongono prestazioni patrimoniali sono soggette al principio di tassatività di cui all’art. 23 della Costituzione, per cui applicabili secondo il loro dato letterale e senza margini di estensione analogica.
Gli obblighi di devoluzione patrimoniale, in quanto prestazioni patrimoniali, sono soggetti a tassatività e vanno applicati secondo il dato letterale, senza estensione analogica.
art. 74 c.p.a.
Premesso l’art. 74 c.p.a. – secondo il quale “nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”), il ricorso introduttivo deve essere rigettato perché manifestamente infondato mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto perché manifestamente fondato.
Quando ravvisa la manifesta infondatezza o fondatezza, il giudice può definire il giudizio con sentenza semplificata, motivando anche con un sintetico riferimento al punto risolutivo o a un precedente conforme.
Massime di principio
- L’obbligo di devoluzione patrimoniale previsto per l’ente cancellato dal RUNTS richiede congiuntamente che la cancellazione sia dovuta alla mancanza dei requisiti e che l’ente intenda continuare a operare secondo il regime del codice civile; un inadempimento meramente formale non dimostra, da solo, il primo presupposto.
- La temporanea interruzione dell’iscrizione nel RUNTS, seguita dopo breve tempo da una nuova domanda di iscrizione e dall’impugnazione della cancellazione, non equivale alla volontà di proseguire l’attività secondo il regime del codice civile.
- Gli obblighi di devoluzione patrimoniale sono soggetti al principio di tassatività dell’art. 23 Cost. e non possono essere estesi in via analogica oltre i presupposti indicati dalla legge.
- Quando un ente non ha indicato nel RUNTS la propria PEC e l’amministrazione non ne conosce preventivamente un recapito, la pubblicazione collettiva può costituire modalità legittima di comunicazione, se la notifica individuale è impossibile o eccessivamente gravosa; l’amministrazione non è tenuta a ricercare sistematicamente la PEC presso altri registri.
- In seguito alla trasmigrazione nel RUNTS, l’ente è tenuto ad aggiornare le informazioni e a depositare gli atti previsti; l’inadempimento di tali obblighi, posti anche a tutela dei terzi, può giustificare la cancellazione dal Registro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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