Cassazione Penale, Sentenza n. 24795/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lo Porto impugna per inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione la decisione del Tribunale di Torino che aveva respinto la richiesta, formulata personalmente dall'imputato e ribadita dal difensore, di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, c.p.p. Denuncia violazione dell'art. 309, comma 9-bis, e dell'art. 24 Cost., sostenendo che sussistevano giustificati motivi attinenti alla difesa sostanziale: notifica dell'avviso avvenuta il 27 ottobre per udienza il 2 novembre (solo due giorni lavorativi utili), il difensore si trovava in trasferta di lavoro, la cancelleria/Carcere distante (Vercelli), impegni professionali del difensore (udienza il 31 ottobre), la presenza di 11 faldoni di materiale probatorio da esaminare e giorni festivi/intervenuti (29 e 1 novembre) che rendevano impraticabile la preparazione. Contesta inoltre che la motivazione del Tribunale si sia fondata indebitamente sulla regolarità del deposito degli atti e sull'assenza di richieste analoghe da parte dei difensori dei coimputati.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la decisione del Tribunale del riesame di non differire l'udienza non è impugnabile salvo nullità per assoluta carenza di motivazione o motivazione apparente; ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale e il testo dell'art. 309, comma 9-bis, c.p.p. e precisato i criteri di valutazione (verifica presenza e attinenza dei motivi alla difesa sostanziale e assenza di motivi meramente pretestuosi; non sindacare la "qualità" delle ragioni, salvo la scelta discrezionale sul periodo di dilazione da 5 a 10 giorni). Nel caso concreto il Tribunale aveva motivato in modo non apparente: il materiale probatorio relativo al ricorrente era limitato, il difensore aveva avuto un arco temporale ritenuto congruo e i coimputati non avevano chiesto differimento; quindi mancavano i "giustificati motivi". Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.
«su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito della ordinanza sono prorogati nella stessa misura»
La norma disciplina una possibilità eccezionale di dilazione breve: il tribunale verifica solo se siano indicati motivi attinenti alla difesa sostanziale e non pretestuosi; non valuta la 'qualità' delle ragioni se non ai fini della misura del rinvio (5-10 giorni). La decisione di rigetto è generalmente non impugnabile salvo nullità o motivazione apparente.
art. 24 Costituzione
Richiamato dal ricorrente come garanzia del diritto di difesa; la Corte territoriale valuta che il diritto di difesa è tutelato purché la richiesta di rinvio sia fondata su giustificati motivi attinenti all'effettiva possibilità di esercitare la difesa.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel contraddittorio giurisprudenziale: alcuni orientamenti ritenevano che il difetto di motivazione non possa sempre essere invocato come causa di nullità per i provvedimenti non richiamati dall'art. 125 c.p.p.; la Corte ricorda che solo la mancanza assoluta o la motivazione apparente comportano vizio.
Legge 47/2015 (disposizione di modifica dell'art. 309)
Ha introdotto il comma 9-bis consentendo la breve dilazione della data dell'udienza per esigenze difensive del detenuto; la sua natura è eccezionale e finalizzata a garantire una tempestiva decisione nel periodo cautelare.
Massime di principio
- La richiesta di differimento ex art. 309, comma 9-bis, c.p.p. deve indicare motivi attinenti alla difesa sostanziale e non essere meramente pretestuosa; il giudice verifica attinenza e fondatezza, non la 'qualità' delle ragioni salvo che per stabilire la misura del rinvio (5-10 giorni).
- La mera circostanza che il materiale probatorio sia stato depositato regolarmente non esclude di per sé la possibilità di rinvio; il Tribunale può comunque ritenere congruo il tempo a disposizione in relazione alla quantità e alla rilevanza del materiale per quella specifica posizione.
- Fattori come distanza geografica del luogo di detenzione, giorni festivi, impegni professionali comprovabili del difensore e ingente mole di documenti possono giustificare il differimento, ma devono essere esposti e valutati concretamente; l'assenza di analoga richiesta da parte dei coimputati è un elemento rilevante ma non decisivo.
- La decisione di rigetto del differimento è generalmente non impugnabile salvo che presenti una motivazione totalmente mancante o meramente apparente: in questi casi (mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente) sussiste vizio sanabile in sede di impugnazione.
- Il potere discrezionale del Tribunale si manifesta soprattutto nella determinazione del periodo di rinvio (da 5 a 10 giorni), tenendo conto anche di esigenze organizzative; il diritto del detenuto a una rapida decisione va bilanciato con la necessità di consentire una difesa effettiva ma contenuta nel tempo.
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