Cassazione Penale, Sentenza n. 1716/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 17/01/2023, che in parziale riforma della decisione di primo grado aveva disposto sospensione condizionale della pena, non menzione nel certificato e riduzione della sospensione della patente, dopo che in primo grado l'imputazione originaria (art. 186 C.d.S., comma 2 lett. c)) era stata riqualificata in altre fattispecie di cui agli artt. 186, comma 2 lett. b) e comma 2-bis e 186-bis d.lgs. 285/1992. Con unico motivo la difesa ha denunciato violazione degli artt. 464-bis e ss. cod. proc. pen. e vizi di motivazione, sostenendo che in sede di opposizione al decreto penale l'imputato non avrebbe potuto ottenere la riqualificazione dell'imputazione (richiamando Sez. 3 n.19689/2018) e che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente rifiutato la rimessione in termini per proporre la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova: in sostanza la difesa contesta che, non avendo chiesto la messa alla prova in opposizione per non pregiudicare la possibilità di riqualificazione, il soggetto sarebbe stato privato della possibilità di accedere al beneficio con conseguenti maggiori oneri e prescrizioni da parte dell'U.E.P.E.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice abbia il potere di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica (art. 521 c.p.p.) e, quindi, che in sede di opposizione a decreto penale l'imputato avrebbe potuto chiedere l'ammissione alla messa alla prova subordinando tale richiesta alla riqualificazione del fatto; non essendo tale richiesta stata proposta entro il termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto penale, non spettava la rimessione in termini richiesta dal ricorrente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n.131/2019 secondo le quali il giudice è tenuto a verificare e, se necessario, correggere la qualificazione giuridica quando è posta questione di ammissibilità della messa alla prova. È stata inoltre esclusa l'applicabilità della pronuncia Sez. 3 n.19689/2018 nella fattispecie, poiché quella decisione riguarda ipotesi diverse (assenza di istanza di riti alternativi). In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
art.186, comma 2 lett. b) e comma 2-bis, e art.186-bis
Riferimento alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza e relative qualificazioni; la Corte ha preso atto della riqualificazione operata in primo grado e della sua rilevanza ai fini dell'accesso alla messa alla prova
art. 442 cod. proc. pen.
sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. emessa a seguito di opposizione a decreto penale
Norma richiamata per inquadrare la sentenza di primo grado emessa dopo opposizione a decreto penale; utilizzata nel ricostruire il percorso procedurale
art. 464-bis e ss. cod. proc. pen.
art. 464-bis cod. proc. pen. (sospensione del procedimento con messa alla prova)
Regolamentano la richiesta e i termini per la messa alla prova; la Corte ha sottolineato che l'imputato doveva proporre l'istanza entro i termini e che il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica al fine di accertare l'ammissibilità del beneficio
art. 521 cod. proc. pen.
Stabilisce il potere del giudice di dare al fatto una diversa qualificazione nella sentenza; la Corte ha richiamato tale norma per affermare che la riqualificazione è un potere del giudice, esercitabile direttamente
art. 429 comma 2-bis cod. proc. pen.
art. 429, comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamato per dimostrare che, in caso di riqualificazione che renda ammissibile il giudizio abbreviato, il giudice deve dare avviso che l'imputato può chiedere il rito abbreviato, confermando la possibilità di modificare la qualificazione ai fini del procedimento
art. 464-quater cod. proc. pen.
art. 464-quater cod. proc. pen.
Richiamato nella comparazione con l'art. 444 per spiegare che la mancanza di una previsione espressa non esclude il potere del giudice di valutare la correttezza della qualificazione anche nell'ordinanza di sospensione con messa alla prova
art. 444 comma 2 cod. proc. pen.
art. 444, comma 2 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento citata per distinguere la diversa natura delle decisioni (sentenza definitiva vs. ordinanza di sospensione) e spiegare la diversa formulazione normativa
art. 168-bis cod. pen.
Limiti edittali per la configurazione delle fattispecie in relazione alle quali è possibile il rito abbreviato; richiamato per i limiti di accesso ai riti speciali e alla messa alla prova
Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2019 (interpretativa di rigetto)
Sentenza interpretativa di rigetto n. 131 del 2019
Ha stabilito che il giudice deve esaminare l'istanza di messa alla prova ogni volta che assegni alla condotta una definizione giuridica compatibile con la messa alla prova; la Corte di legittimità ha ritenuto detta sentenza decisiva per l'orientamento qui applicato
Massime di principio
- In opposizione a decreto penale di condanna l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, ma deve proporre l'istanza entro i termini previsti (in genere 15 giorni dalla notifica); la mancata proposizione nel termine preclude la rimessione in termini.
- Il giudice ha il potere di riqualificare i fatti (anche d'ufficio) quando valuta la qualificazione giuridica: tale potere può incidere sull'ammissibilità della messa alla prova e non richiede necessariamente la trasmissione degli atti al P.M. per una nuova imputazione.
- Se si vuole accedere alla messa alla prova in relazione a una fattispecie meno grave, è opportuno chiedere espressamente la riqualificazione contestualmente all'istanza di messa alla prova (o subordinare l'ammissione alla messa alla prova alla riqualificazione), onde evitare che il programma dell'U.E.P.E. sia calibrato su una fattispecie più grave.
- La pronuncia che limita il potere di riqualificazione del G.I.P. dopo il decreto penale (Sez. 3 n.19689/2018) riguarda ipotesi specifiche (assenza di istanze di riti alternativi) e non impedisce in astratto che il giudice operi una riqualificazione quando siano richiesti riti alternativi o la messa alla prova.
- La messa alla prova non può essere concessa d'ufficio: l'ammissione richiede l'istanza della parte, anche se il giudice è tenuto a verificare (e se del caso correggere) la qualificazione giuridica per accertare la sussistenza dei presupposti del beneficio.
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