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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01712/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già accordata in via provvisoria per un giudizio civile. La revoca è stata disposta perché l'istanza non conteneva l'autocertificazione sulla situazione reddituale dell'istante e dei familiari conviventi, indicata dal D.P.R. n. 115 del 2002 come requisito a pena di inammissibilità. L'interessato ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, poi rigettata dalla Corte d'appello. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) il giudice che liquida il compenso al difensore non avrebbe potuto riesaminare o revocare l'ammissione già pronunciata dal Consiglio dell'Ordine; 2) la motivazione della Corte d'appello sarebbe stata apparente o comunque insufficiente; 3) il giudice avrebbe dovuto acquisire d'ufficio la documentazione reddituale prima di revocare il beneficio, anche richiamando principi di buon andamento e partecipazione procedimentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che il giudice di merito investito della liquidazione del compenso al difensore ha non solo il potere ma anche il dovere di verificare l'originaria e perdurante sussistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio, potendo revocare con effetto ex tunc il provvedimento se difettano i requisiti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, reputando la motivazione della Corte d'appello sufficiente, non apparente e conforme al minimo costituzionale. Ha infine respinto il terzo motivo, escludendo un dovere di acquisizione ufficiosa della documentazione reddituale quando la legge prevede espressamente, a pena di inammissibilità, la produzione dell'autocertificazione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva del Ministero. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002

    opposizione proposta nelle forme di cui all’art. 170

    è il rimedio esperibile avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato

  • art. 79, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 115 del 2002

    a pena di inammissibilità

    la mancanza dell'autocertificazione sulla situazione reddituale dell'istante e dei familiari rende inammissibile l'istanza

  • art. 96 D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 96, comma 1; art. 96, comma 2

    giustifica la concessione provvisoria e consente al giudice successivi accertamenti anche tramite richiesta di informazioni o delega alla Guardia di finanza

  • art. 76 D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come norma che individua le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio

  • art. 92 D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come norma relativa alle condizioni reddituali rilevanti per il beneficio

  • art. 123 D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato dal ricorrente a sostegno del preteso dovere di acquisizione ufficiosa, ma non ritenuto decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo contributo unificato

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa, ma non accolto

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo, ma non accolto

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se espone l'iter logico-argomentativo e supera il minimo costituzionale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma di riferimento per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma di riferimento per il vizio di nullità della sentenza per motivazione

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente ma non accolto

  • art. 6, primo comma, lettere a) e b), L. n. 241 del 1990

    richiamato dal ricorrente a sostegno del dovere di acquisizione officiosa, ma non ritenuto applicabile per superare la sanzione di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, il giudice investito della liquidazione del compenso al difensore deve verificare d'ufficio sia la sussistenza originaria sia la persistenza dei requisiti di ammissione e può revocare il beneficio con effetto ex tunc se tali requisiti mancano.
  • Quando la legge prescrive, a pena di inammissibilità, la presentazione dell'autocertificazione reddituale, la sua mancanza non può essere sanata mediante acquisizione officiosa della documentazione da parte del giudice.
  • La motivazione è sufficiente, ai fini dell'art. 132 c.p.c. e del controllo di legittimità, se rende percepibile l'iter logico seguito dal giudice e non si risolve in una mera apparenza, raggiungendo il minimo costituzionale.
  • Nel processo di legittimità, la mancata attività difensiva della parte intimata comporta di regola la statuizione di nulla sulle spese, ma non esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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