Cassazione Civile, Ordinanza n. 01712/2024 del 16/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già accordata in via provvisoria per un giudizio civile. La revoca è stata disposta perché l'istanza non conteneva l'autocertificazione sulla situazione reddituale dell'istante e dei familiari conviventi, indicata dal D.P.R. n. 115 del 2002 come requisito a pena di inammissibilità. L'interessato ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, poi rigettata dalla Corte d'appello. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) il giudice che liquida il compenso al difensore non avrebbe potuto riesaminare o revocare l'ammissione già pronunciata dal Consiglio dell'Ordine; 2) la motivazione della Corte d'appello sarebbe stata apparente o comunque insufficiente; 3) il giudice avrebbe dovuto acquisire d'ufficio la documentazione reddituale prima di revocare il beneficio, anche richiamando principi di buon andamento e partecipazione procedimentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che il giudice di merito investito della liquidazione del compenso al difensore ha non solo il potere ma anche il dovere di verificare l'originaria e perdurante sussistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio, potendo revocare con effetto ex tunc il provvedimento se difettano i requisiti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, reputando la motivazione della Corte d'appello sufficiente, non apparente e conforme al minimo costituzionale. Ha infine respinto il terzo motivo, escludendo un dovere di acquisizione ufficiosa della documentazione reddituale quando la legge prevede espressamente, a pena di inammissibilità, la produzione dell'autocertificazione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva del Ministero. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
opposizione proposta nelle forme di cui all’art. 170
è il rimedio esperibile avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato
art. 79, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 115 del 2002
a pena di inammissibilità
la mancanza dell'autocertificazione sulla situazione reddituale dell'istante e dei familiari rende inammissibile l'istanza
art. 96 D.P.R. n. 115 del 2002
art. 96, comma 1; art. 96, comma 2
giustifica la concessione provvisoria e consente al giudice successivi accertamenti anche tramite richiesta di informazioni o delega alla Guardia di finanza
art. 76 D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come norma che individua le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio
art. 92 D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come norma relativa alle condizioni reddituali rilevanti per il beneficio
art. 123 D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato dal ricorrente a sostegno del preteso dovere di acquisizione ufficiosa, ma non ritenuto decisivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa, ma non accolto
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo, ma non accolto
art. 132 c.p.c.
la motivazione è sufficiente se espone l'iter logico-argomentativo e supera il minimo costituzionale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di riferimento per i motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma di riferimento per il vizio di nullità della sentenza per motivazione
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente ma non accolto
art. 6, primo comma, lettere a) e b), L. n. 241 del 1990
richiamato dal ricorrente a sostegno del dovere di acquisizione officiosa, ma non ritenuto applicabile per superare la sanzione di inammissibilità
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, il giudice investito della liquidazione del compenso al difensore deve verificare d'ufficio sia la sussistenza originaria sia la persistenza dei requisiti di ammissione e può revocare il beneficio con effetto ex tunc se tali requisiti mancano.
- Quando la legge prescrive, a pena di inammissibilità, la presentazione dell'autocertificazione reddituale, la sua mancanza non può essere sanata mediante acquisizione officiosa della documentazione da parte del giudice.
- La motivazione è sufficiente, ai fini dell'art. 132 c.p.c. e del controllo di legittimità, se rende percepibile l'iter logico seguito dal giudice e non si risolve in una mera apparenza, raggiungendo il minimo costituzionale.
- Nel processo di legittimità, la mancata attività difensiva della parte intimata comporta di regola la statuizione di nulla sulle spese, ma non esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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