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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20669/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato dinanzi alla Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, pur avendo accolto l'appello e annullato l'avviso di liquidazione emesso per imposta di registro, aveva compensato integralmente le spese di lite. La controversia nasceva dalla riqualificazione, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, del collegamento tra la costituzione di una società da parte di altra società e la successiva cessione dell'intera partecipazione, considerata dall'Ufficio come cessione indiretta di ramo aziendale. I motivi di ricorso erano due: con il primo si deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione e sulla regolazione delle spese, assumendo che la compensazione fosse stata giustificata con formula generica e non idonea; con il secondo si denunciava violazione delle norme processuali e tributarie sulle spese, sostenendo che, a fronte della soccombenza integrale dell'Ufficio e dell'assenza di gravi ed eccezionali ragioni, le spese avrebbero dovuto seguire la soccombenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, respingendo l'eccezione di inammissibilità per tardività perché la notifica della sentenza non era stata documentata. Ha rigettato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, esprimeva una ragione comprensibile per la compensazione e superava il minimo costituzionale. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo illegittima la compensazione delle spese perché sorretta da ragioni illogiche e apodittiche: al momento della decisione la questione interpretativa sull'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 non era più obiettivamente controversa, alla luce dell'intervento legislativo interpretativo e del successivo consolidamento giurisprudenziale e costituzionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il solo rinnovo della statuizione sulle spese del giudizio di appello, oltre che per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Nella versione risultante dagli interventi legislativi richiamati, non consente di giustificare la compensazione delle spese facendo leva su una pretesa incertezza interpretativa ormai superata al momento della decisione.

  • art. 1, comma 87, L. 27 dicembre 2017, n. 205

    Disposizione richiamata come base della riformulazione dell'art. 20 in materia di registro.

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    Qualifica la precedente modifica dell'art. 20 come norma di interpretazione autentica, con effetti retroattivi.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro della nullità della sentenza per difetto o apparenza di motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Impone la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nel processo tributario.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la soccombenza come criterio ordinario di liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente motivate.

  • artt. 15, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario disciplinano la regolazione delle spese secondo i criteri di soccombenza e l'eventuale compensazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Costituiscono i parametri di legittimità invocati per la violazione di legge e la nullità della sentenza.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Usato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130

    Richiamato per individuare il giudice di rinvio quale Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla per motivazione solo quando la motivazione manchi del tutto o sia costruita in modo da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente a superare il minimo costituzionale.
  • La compensazione delle spese non può essere disposta sulla base di ragioni generiche o meramente apparenti: occorre che il giudice individui e motivi specifiche circostanze della controversia idonee a integrare gravi ed eccezionali ragioni.
  • La semplice affermazione di obiettiva controvertibilità della questione non basta quando, al momento della decisione, l'assetto normativo e giurisprudenziale abbia ormai chiarito il punto controverso.
  • La valutazione sulla legittimità della compensazione delle spese è censurabile in cassazione quando la motivazione posta a sostegno sia illogica, apodittica o incoerente rispetto all'esito della causa.
  • L'intervento legislativo di interpretazione autentica e il successivo consolidamento giurisprudenziale possono escludere la persistente incertezza interpretativa e quindi impedire la compensazione delle spese fondata su tale presupposto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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