Sentenza n. 976/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento: del provvedimento del 13.02.2026, protocollato al n. 3188/2026 reso dal competente ufficio del Comune di Sala Consilina, avente ad oggetto “Vs. istanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 e ss. legge n. 241/90-Riscontro” con cui l’Amministrazione ha dichiarato improcedibile l’istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli art. 22 e seguenti della legge 241/1990 del 12.02.2026 nell’interesse della società odierna ricorrente, prot. n. 3065 in data 12.02.2026; per l’accertamento: della fondatezza della domanda, ossia il diritto della ricorrente all’accesso ai documenti amministrativi conformemente all’istanza del 12.02.2026 prot. n. 3065; per la condanna: della stessa Amministrazione resistente all’esibizione e all’estrazione in copia, entro il termine di trenta giorni di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza del 12.02.2026 prot. n. 3065 o, in mancanza, la nomina di un commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accesso, qualificato come improcedibilità dell’istanza, alla documentazione edilizia relativa all’immobile interessato da lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, appaltatrice di lavori commissionati da una fondazione privata, ha chiesto al Comune l’ostensione della documentazione edilizia relativa all’immobile oggetto dell’intervento, allo scopo di dimostrare l’effettiva consistenza di varianti e opere ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite e di tutelare giudizialmente le proprie pretese creditorie verso la committente. Il Comune ha dichiarato improcedibile l’istanza, ritenendo ostativa la natura privatistica del rapporto tra appaltatrice e committente. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso difensivo. La fondazione controinteressata si è costituita, mentre il Comune non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto sussistente, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla documentazione richiesta e corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. La società ha specificamente rappresentato che gli atti edilizi erano necessari per verificare e provare le varianti e le opere ulteriori eseguite, ai fini della tutela delle proprie pretese creditorie; è stato quindi ravvisato il nesso di strumentalità tra documenti e posizione giuridica da tutelare, secondo i criteri dell’accesso difensivo elaborati dall’Adunanza plenaria. Il giudice ha escluso che la natura privatistica del rapporto sostanziale potesse impedire l’accesso: l’accesso difensivo è ammissibile anche quando gli atti siano richiesti per una controversia tra privati, indipendentemente dalla natura del giudizio da instaurare e dal giudice eventualmente competente. Non sono state ravvisate prevalenti esigenze di riservatezza, poiché la documentazione edilizia non concerneva dati sensibili o giudiziari e l’interesse difensivo risultava adeguatamente circostanziato e prevalente. Il Comune è stato condannato a consentire l’accesso entro quindici giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Le spese, liquidate in 600 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesta l’ostensione
Il diritto di accesso richiede la dimostrazione di una posizione giuridicamente tutelata e del collegamento concreto tra tale posizione e il documento richiesto.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
l'acquisizione di documenti amministrativi è consentita se la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L’accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza quando la documentazione è necessaria e l’interesse difensivo è adeguatamente circostanziato; esso è ammesso anche per tutelare posizioni soggettive nell’ambito di controversie tra privati.
Massime di principio
- L’accesso documentale difensivo presuppone la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale, nonché di un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che il richiedente intende tutelare.
- La concreta utilità degli atti richiesti ai fini della tutela della posizione giuridica può sussistere anche quando la controversia da instaurare riguardi esclusivamente rapporti tra privati; la natura privatistica del rapporto sostanziale non esclude, di per sé, l’accesso a documenti amministrativi.
- L’accesso difensivo è consentito quando il richiedente circostanzi la necessità della documentazione per provare o tutelare una pretesa giuridica; in tal caso l’interesse difensivo può prevalere sulle esigenze di riservatezza, purché i documenti non riguardino dati sensibili o giudiziari o comunque non emergano esigenze riservate prevalenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1133/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1134/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1135/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1136/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1137/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1138/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →