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Sentenza

Sentenza n. 976/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento: del provvedimento del 13.02.2026, protocollato al n. 3188/2026 reso dal competente ufficio del Comune di Sala Consilina, avente ad oggetto “Vs. istanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 e ss. legge n. 241/90-Riscontro” con cui l’Amministrazione ha dichiarato improcedibile l’istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli art. 22 e seguenti della legge 241/1990 del 12.02.2026 nell’interesse della società odierna ricorrente, prot. n. 3065 in data 12.02.2026; per l’accertamento: della fondatezza della domanda, ossia il diritto della ricorrente all’accesso ai documenti amministrativi conformemente all’istanza del 12.02.2026 prot. n. 3065; per la condanna: della stessa Amministrazione resistente all’esibizione e all’estrazione in copia, entro il termine di trenta giorni di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza del 12.02.2026 prot. n. 3065 o, in mancanza, la nomina di un commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202600580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego di accesso, qualificato come improcedibilità dell’istanza, alla documentazione edilizia relativa all’immobile interessato da lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, appaltatrice di lavori commissionati da una fondazione privata, ha chiesto al Comune l’ostensione della documentazione edilizia relativa all’immobile oggetto dell’intervento, allo scopo di dimostrare l’effettiva consistenza di varianti e opere ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite e di tutelare giudizialmente le proprie pretese creditorie verso la committente. Il Comune ha dichiarato improcedibile l’istanza, ritenendo ostativa la natura privatistica del rapporto tra appaltatrice e committente. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso difensivo. La fondazione controinteressata si è costituita, mentre il Comune non si è costituito.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto sussistente, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla documentazione richiesta e corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. La società ha specificamente rappresentato che gli atti edilizi erano necessari per verificare e provare le varianti e le opere ulteriori eseguite, ai fini della tutela delle proprie pretese creditorie; è stato quindi ravvisato il nesso di strumentalità tra documenti e posizione giuridica da tutelare, secondo i criteri dell’accesso difensivo elaborati dall’Adunanza plenaria. Il giudice ha escluso che la natura privatistica del rapporto sostanziale potesse impedire l’accesso: l’accesso difensivo è ammissibile anche quando gli atti siano richiesti per una controversia tra privati, indipendentemente dalla natura del giudizio da instaurare e dal giudice eventualmente competente. Non sono state ravvisate prevalenti esigenze di riservatezza, poiché la documentazione edilizia non concerneva dati sensibili o giudiziari e l’interesse difensivo risultava adeguatamente circostanziato e prevalente. Il Comune è stato condannato a consentire l’accesso entro quindici giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Le spese, liquidate in 600 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesta l’ostensione

    Il diritto di accesso richiede la dimostrazione di una posizione giuridicamente tutelata e del collegamento concreto tra tale posizione e il documento richiesto.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    l'acquisizione di documenti amministrativi è consentita se la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    L’accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza quando la documentazione è necessaria e l’interesse difensivo è adeguatamente circostanziato; esso è ammesso anche per tutelare posizioni soggettive nell’ambito di controversie tra privati.

Massime di principio

  • L’accesso documentale difensivo presuppone la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale, nonché di un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che il richiedente intende tutelare.
  • La concreta utilità degli atti richiesti ai fini della tutela della posizione giuridica può sussistere anche quando la controversia da instaurare riguardi esclusivamente rapporti tra privati; la natura privatistica del rapporto sostanziale non esclude, di per sé, l’accesso a documenti amministrativi.
  • L’accesso difensivo è consentito quando il richiedente circostanzi la necessità della documentazione per provare o tutelare una pretesa giuridica; in tal caso l’interesse difensivo può prevalere sulle esigenze di riservatezza, purché i documenti non riguardino dati sensibili o giudiziari o comunque non emergano esigenze riservate prevalenti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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