Cassazione Civile, Ordinanza n. 28489/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di rettifica IMU per le annualità 2013, 2014, 2015 e 2016, relativi a un immobile che la società contribuente riteneva spettante a riduzione/esenzione per inagibilità. Il comune sosteneva in cassazione, con due motivi, che: 1) non poteva riconoscersi alcuna agevolazione perché mancava la comunicazione all’amministrazione della dedotta inagibilità e non vi era prova della conoscenza effettiva di tale stato da parte dell’ente; la CIL depositata nel 2014 non sarebbe stata prova sufficiente; 2) le sanzioni non avrebbero potuto essere riunite in cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. 472/1997, perché si trattava di omesso versamento e dunque non ricorreva l’ipotesi della continuazione. La CTR aveva invece ritenuto provata la trasformazione dell’unità immobiliare in tre unità, il frazionamento e il cambio di destinazione d’uso, nonché il periodo di lavori tra maggio 2011 e gennaio 2014, valorizzando la comunicazione di fine lavori e la conoscenza dell’inagibilità da parte del Comune; inoltre aveva applicato il cumulo giuridico alle sanzioni riferite alle diverse annualità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di merito era coerente con il principio per cui, quando lo stato di inagibilità dell’immobile è conosciuto dal Comune, non può pretendersi dal contribuente una specifica richiesta o ulteriore prova di fatti già documentalmente noti all’ente impositore. Ha considerato il secondo motivo parimenti infondato, osservando che per violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi relative a tributi locali si applica il regime della continuazione di cui all’art. 12 d.lgs. 472/1997, con sanzione unica aumentata nei limiti di legge; la mera contestazione di omesso versamento non escludeva l’operatività del cumulo, poiché nel caso concreto veniva in rilievo anche la contestazione del quantum del tributo. Il Comune è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Richiamato come base normativa della disciplina IMU invocata dal Comune per negare l’agevolazione in assenza di comunicazione dell’inagibilità.
d.lgs. 2 marzo 2012, n. 16, art. 4, comma 5, lett. b
Richiamato quale norma integrativa della disciplina IMU pertinente al regime agevolativo per inagibilità.
art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Ritenuto applicabile il cumulo giuridico e la continuazione per violazioni della stessa indole commesse in annualità diverse, anche in materia di tributi locali e anche in caso di omessi versamenti o contestazioni di imposta dovuta.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1
Richiamato a fondamento del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra ente impositore e contribuente.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4
Richiamato per il principio secondo cui al contribuente non può essere richiesta la prova di fatti documentalmente noti all’ente impositore.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- In materia di IMU, se lo stato di inagibilità dell’immobile è già conosciuto dal Comune sulla base di atti o comunicazioni entrati nella disponibilità dell’ente, il contribuente non può essere gravato di un ulteriore onere di comunicazione o di prova di fatti documentalmente noti all’amministrazione.
- La censura di violazione di legge non può essere usata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: quando il giudice accerta in concreto la conoscenza dell’inagibilità da parte del Comune, la doglianza attiene semmai al merito e non all’errore di diritto.
- Per le violazioni tributarie della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, l’art. 12 d.lgs. 472/1997 impone l’applicazione del cumulo giuridico, con irrogazione di una sanzione unica aumentata nei limiti previsti dalla norma.
- Il regime della continuazione tributaria può operare anche nei tributi locali e non è escluso dal fatto che le violazioni consistano in omessi versamenti, ove le condotte siano oggettivamente collegate e riferite alla medesima imposta per annualità successive.
- Quando il giudice applica correttamente una disciplina di favore per il contribuente o ricostruisce unitariamente una serie di violazioni omogenee, la decisione di merito resiste in cassazione se il ricorrente si limita a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio o della qualificazione giuridica dei fatti.
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