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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 982/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per truffa aggravata: il difensore ha contestato l'affidabilità dell'individuazione fotografica eseguita durante le indagini preliminari e acquisita al processo in conseguenza del decesso della persona offesa, denunciando violazione e erronea applicazione di norme processuali (artt. 190, 192, 533 c.p.p.), violazione dell'art. 6 CEDU e vizio di motivazione per mancata valutazione dei riscontri esterni e per il numero esiguo e la composizione dell'album fotografico sottoposto alla vittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato la valutazione di attendibilità dell'individuazione fotografica, osservando che l'album conteneva 12 effigi con tratti coerenti con la descrizione fornita dalla vittima, che il riconoscimento è avvenuto nello stesso giorno del fatto e che la vittima aveva avuto un contatto prolungato con l'autore. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'individuazione fotografica compiuta in indagine è una dichiarazione predibattimentale la cui forza probatoria dipende dalla valutazione di credibilità e non dalle formalità previste per la ricognizione di persona; ha inoltre precisato che la sopravvenuta morte della persona offesa rende la prova irripetibile e ne consente l'utilizzo, purché siano presenti adeguate garanzie e un vaglio di credibilità e compatibilità con il contesto. Il ricorso non ha dedotto in modo rituale il travisamento della prova e quindi è infondato. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.p.

    Richiamato tra le norme indicate dalla difesa; attiene alle formalità e limiti dell'impugnazione, ma la Corte non ha ritenuto che vi sia stata violazione idonea a riformare la decisione

  • art. 192 c.p.p.

    Citato dalla difesa in riferimento al vizio di motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione di merito sia stata congrua e non travisata

  • art. 533 c.p.p.

    Riferimento procedurale presente nell'atto di impugnazione; non ha determinato l'annullamento della sentenza impugnata

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla difesa tra le norme costituzionali, senza che la Corte abbia riscontrato profili di illegittimità costituzionale nella decisione impugnata

  • art. 6 CEDU

    Il principio è stato valutato rispetto all'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali: la Corte richiama che l'uso esclusivo o determinante di tali dichiarazioni è ammesso solo se sussistono adeguate garanzie procedurali e un accurato vaglio di credibilità

  • art. 213 c.p.p.

    Norma che disciplina la ricognizione di persona; la Corte ha precisato che le formalità previste per la ricognizione non sono automaticamente richieste per l'individuazione fotografica, la cui prova è valutata in base al contenuto dichiarativo

  • art. 214 c.p.p.

    Norma sul mezzo di prova costituito dalla ricognizione personale; la Corte distingue tra ricognizione e individuazione fotografica e valuta l'affidabilità della prova in termini di credibilità

  • art. 512 c.p.p.

    Rilevante per l'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali divenute irripetibili; la Corte afferma che tali dichiarazioni possono essere utilizzate se vi sono adeguate garanzie procedurali e un accurato vaglio della credibilità

  • art. 512bis c.p.p.

    Richiamato nel contesto giurisprudenziale sulle letture dibattimentali: la Corte distingue le fattispecie in cui l'acquisizione fuori contraddittorio è giustificata da una impossibilità oggettiva

  • art. 526 c.p.p. comma 1bis

    Citato nella discussione giurisprudenziale relativa al divieto di basare la decisione su dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio in determinate condizioni; la Corte ne evidenzia il collegamento con l'art. 512bis

  • art. 727 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nella giurisprudenza della Corte per le modalità di citazione in materia di rogatorie internazionali; citata per distinguere i presupposti di acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali

Massime di principio

  • L'individuazione fotografica effettuata in fase di indagine è una dichiarazione predibattimentale la cui forza probatoria va valutata sulla base della credibilità e delle circostanze di raccolta, non esclusivamente sulle formalità previste per la ricognizione di persona
  • La sopravvenuta morte della persona offesa rende la prova irripetibile e non impedisce la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in indagine, purché vi siano adeguate garanzie procedurali e un accurato vaglio di attendibilità e compatibilità con i dati di contesto
  • Non è sempre illegittimo fondare in modo rilevante una decisione sulla lettura di dichiarazioni predibattimentali; tuttavia tale utilizzazione è lecita solo se esistono elementi esterni e indizi che corroborino la dichiarazione e se è possibile escludere che l'assenza del dichiarante rifletta una volontà di sottrarsi al contraddittorio
  • Le censure sulla motivazione del giudice di merito devono essere dedotte in termini idonei a far emergere il travisamento della prova per essere valutate in sede di legittimità; mere ripetizioni delle critiche già svolte in appello senza puntuale deduzione di travisamento non sono sufficienti
  • Nel valutare l'affidabilità di un riconoscimento fotografico il giudice di merito deve considerare il numero e la composizione dell'album, la compatibilità dei ritratti con la descrizione fornita, la prossimità temporale dell'individuazione rispetto al fatto e il tempo di contatto tra vittima e presunto autore

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