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Sentenza

Sentenza n. 852/2026 - Catania, Sezione 4

per l’opposizione di terzo ex art. 108 comma 1 cod. proc. amm. avverso la sentenza del T.A.R. Sicilia - Sezione staccata di Catania n. -OMISSIS- del 6 settembre 2023

Giustizia amministrativa202400785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania che aveva respinto il ricorso contro un’ordinanza comunale di demolizione parziale di un fabbricato condominiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell’art. 108, comma 1, c.p.a. contro la sentenza che aveva confermato l’ordinanza comunale di demolizione parziale, sostenendo di avere acquistato l’immobile dopo l’instaurazione del giudizio originario e di essere stato pregiudicato dalla sentenza. Nel merito, ha dedotto la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, assumendo che, essendo il titolo edilizio formalmente valido, il Comune avrebbe dovuto previamente annullarlo in autotutela, con garanzie partecipative, prima di irrogare la demolizione. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, degli artt. 901, 902 e 907 c.c., dell’art. 9 d.m. 1444/1968 e delle norme tecniche di attuazione, contestando che le aperture dell’edificio frontistante fossero finestre o vedute rilevanti ai fini della distanza minima di dieci metri. Ha sostenuto che si trattasse di luci e ha contestato la legittimità del bow-window del fabbricato confinante. Il Comune ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione, sostenendo che l’opponente fosse successore a titolo particolare della parte del giudizio originario e non un terzo estraneo, nonché l’assenza dei presupposti per l’opposizione revocatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di cancellazione della causa dal ruolo, richiamando il divieto di cui all’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha poi accolto l’eccezione preliminare del Comune e dichiarato inammissibile l’opposizione per difetto di legittimazione attiva. Il ricorrente aveva acquistato l’immobile dalla società che era parte ricorrente nel giudizio definito dalla sentenza opposta; era quindi successore a titolo particolare nel diritto controverso e non poteva qualificarsi come terzo ai sensi dell’art. 108, comma 1, c.p.a. In forza dell’art. 111, comma 4, c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 39, comma 2, c.p.a., la sentenza pronunciata tra le parti originarie produce effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare. L’acquirente, inoltre, conosceva la pendenza del giudizio già al momento della compravendita e avrebbe potuto intervenire nel processo ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c. L’opposizione ordinaria non può essere utilizzata dal successore a titolo particolare per eludere i termini di impugnazione e rimettere in discussione il giudicato formatosi nei confronti del dante causa. Il TAR ha precisato che il successore avrebbe potuto eventualmente proporre opposizione revocatoria soltanto in presenza di dolo o collusione ai suoi danni, presupposti neppure allegati. L’inammissibilità ha assorbito l’ulteriore eccezione sulla validità dell’atto di acquisto e tutti i motivi di merito relativi all’ordinanza di demolizione e alle distanze legali. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 1, c.p.a.

    Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.

    L’opposizione ordinaria è riservata al terzo estraneo al giudizio e non è proponibile dal successore a titolo particolare nel diritto controverso.

  • art. 108, comma 2, c.p.a.

    Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

    Aventi causa e creditori sono legittimati esclusivamente all’opposizione revocatoria e devono allegare e provare dolo o collusione in loro danno.

  • art. 39, comma 2, c.p.a.

    Consente il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 111 c.p.c.

  • art. 111, comma 3, c.p.c.

    Il successore a titolo particolare può intervenire nel processo pendente relativo al diritto trasferito; nel caso concreto l’acquirente, consapevole della pendenza del giudizio, avrebbe potuto intervenire nel processo originario.

  • art. 111, comma 4, c.p.c.

    La sentenza pronunciata tra le parti originarie spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.

    Il successore a titolo particolare è soggetto agli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del dante causa e non è qualificabile come terzo estraneo ai fini dell’opposizione ordinaria.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo.

    Il giudice non può accogliere la richiesta unilaterale della parte di cancellare la causa dal ruolo.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Norma invocata nei motivi di merito, il cui esame è stato assorbito dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Norma invocata per sostenere la necessità dell’annullamento d’ufficio del titolo edilizio prima della demolizione; questione non esaminata per l’esito in rito.

  • art. 9 d.m. 1444/1968

    Norma richiamata in relazione alla distanza minima tra pareti finestrate; questione non esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è un terzo estraneo ai sensi dell’art. 108, comma 1, c.p.a., poiché subisce gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del dante causa ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 39, comma 2, c.p.a.
  • L’acquirente a titolo particolare di un bene o diritto oggetto di un giudizio pendente non può utilizzare l’opposizione di terzo ordinaria per eludere i termini di impugnazione e rimettere in discussione il giudicato formatosi nei confronti del dante causa; se ne ricorrono i presupposti, può intervenire nel giudizio pendente ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c.
  • Creditori e aventi causa di una parte possono proporre opposizione di terzo soltanto nella forma revocatoria prevista dall’art. 108, comma 2, c.p.a., che richiede la sussistenza di dolo o collusione in loro danno.
  • La verifica della legittimazione a proporre opposizione di terzo ha carattere pregiudiziale e assorbente: se l’opponente non è qualificabile come terzo legittimato, il giudice dichiara l’inammissibilità senza esaminare i motivi relativi alla legittimità dell’atto amministrativo controverso.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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