Sentenza n. 4574/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - delle sentenze n. 1622/2025 e n. 1623/2025, emesse dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1622/2025 e n. 1623/2025, limitatamente alle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, quale difensore antistatario e beneficiario della liquidazione delle spese di lite, ha chiesto l’ottemperanza di due sentenze del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passate in giudicato e notificate all’Amministrazione. Le pronunce avevano riconosciuto a due docenti la carta docente e condannato il Ministero al rimborso delle spese processuali, distratte in favore del loro difensore. Nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva corrisposto i compensi liquidati. Il ricorrente ha domandato il pagamento delle somme e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che entrambe le sentenze risultavano passate in giudicato, erano state notificate in copia conforme all’Amministrazione e che, prima dell’avvio dell’esecuzione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Non risultava provata l’integrale esecuzione dei titoli. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza € 1.181,25 per ciascuna pronuncia, per complessivi € 2.362,50, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione di ciascuna sentenza civile fino al saldo. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà adempiere entro i successivi 60 giorni e non ha diritto a compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
I provvedimenti giurisdizionali di cui si chiede l’esecuzione – ovvero le sentenze n. 1622/2025 e n. 1623/2025, emesse dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro – risultano essere passati in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano con riferimento a ciascuna sentenza (cfr. all. 17 e 18 al ricorso).
Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato delle sentenze in base alle attestazioni della cancelleria riferite a ciascuna pronuncia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le suddette sentenze, in copia conforme, sono state poi notificate all’Amministrazione resistente (all. 3-16 al ricorso) e alla data di proposizione del ricorso oggetto di scrutinio era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
Per procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo in copia conforme.
art. 474 c.p.c.
Le suddette sentenze, in copia conforme, sono state poi notificate all’Amministrazione resistente (all. 3-16 al ricorso) e alla data di proposizione del ricorso oggetto di scrutinio era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo giudiziale rilevante è la sentenza munita dell’attestazione di conformità.
Massime di principio
- L’ottemperanza a un titolo giudiziale di condanna nei confronti dell’Amministrazione è ammissibile, una volta notificato il titolo esecutivo in copia conforme presso la sede del debitore e decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
- Quando l’Amministrazione non prova l’integrale esecuzione di una sentenza passata in giudicato che dispone il pagamento di somme distratte in favore del difensore antistatario, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- L’attività commissariale affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica rientra nei suoi compiti istituzionali e, in quanto tale, non comporta il riconoscimento di un compenso.
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