Cassazione Penale, Sentenza n. 26240/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 14/12/2023 con tre motivi: 1) nullità del decreto di irreperibilità del 28/01/2023 per presunta mancata effettuazione di ricerche effettive e nullità della notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art.159 c.p.p., perché l'avvocato indicato era stato nominato difensore solo successivamente; contestata inoltre l'elezione di domicilio presso un difensore nominato in altro procedimento; 2) nullità del provvedimento ex art.178 lett. e) c.p.p. per violazione delle norme sull'intervento e rappresentanza del difensore (collegata alla nullità della notifica); 3) violazione dell'art.172 c.p. per mancata declaratoria di prescrizione della pena decorsi dieci anni dall'irrevocabilità della sentenza del 13/11/2013, con richiamo al principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando l'esecuzione è subordinata alla revoca di un indulto, il termine di prescrizione decorre dall'irrevocabilità della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente inammissibile, ma ha accolto il secondo motivo ritenendo invalida la notifica al difensore non ancora nominato nel presente procedimento e, per conseguenza, rilevando il difetto di contraddittorio nel procedimento di esecuzione relativo alla richiesta di revoca dell'indulto. Per tale ragione l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul merito. La questione sulla prescrizione della pena (terzo motivo) è stata dichiarata assorbita e rimessa alla valutazione del giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 159 c.p.p.
Regola le modalità di notifica e l'obbligo di effettuare ricerche nei luoghi individuati dalla norma per la dichiarazione di irreperibilità; la Corte ha ritenuto che le ricerche non debbano essere ripetute oltre il limite della praticabilità oggettiva degli accertamenti.
art. 178 c.p.p.
Disciplina i provvedimenti relativi all'esecuzione penale (lett. c ed e richiamate nel caso); la Corte ha ritenuto che il vizio relativo alla mancanza di valida notifica al difensore comporti nullità del provvedimento dell'esecuzione per difetto di contraddittorio.
art. 96 c.p.p.
Prevede la nullità per difetto di notifica al difensore nei casi previsti; richiamata per affermare l'invalidità della notifica effettuata al difensore nominato solo successivamente.
art. 172 c.p.
Disciplina l'estinzione della pena per prescrizione; la valutazione sulla decorrenza del termine è stata rimessa al giudice di rinvio dato che il precedente procedimento sull'indulto non si è svolto con valido contraddittorio.
Legge 31 luglio 2006 n. 241 (indulto)
Riferimento alla normativa che ha introdotto l'indulto operativo dal 1/8/2006 e al fatto che condanne intervenute entro 5 anni dall'entrata in vigore possono incidere sul beneficio; contestazione collegata alla revoca dell'indulto.
Cass. Sez. 2, 31/05/2016, n. 39329
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'obbligo di compiere ulteriori ricerche ai fini della dichiarazione di irreperibilità è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti.
Cass. Sez. 1, 19/01/2017, n. 8824 (Rv. 269366)
Giurisprudenza richiamata per affermare che la nomina successiva del difensore non sana una notifica viziata fatta anteriormente; la notifica al difensore non ancora nominato è invalida.
Sezioni Unite, 02/01/2015, n. 2
Principio enunciato secondo cui, quando l'esecuzione della pena è subordinata alla revoca di un indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna; principio citato dal ricorrente ma la sua applicazione sarà valutata dal giudice di rinvio.
Massime di principio
- La notifica prevista dall'art.159 c.p.p. deve essere effettuata a un difensore effettivamente nominato nel procedimento: la nomina successiva non sana la precedente notifica invalida.
- La dichiarazione di irreperibilità richiede ricerche nei luoghi indicati dalla legge ma tali ricerche sono condizionate all'oggettiva praticabilità; non è sempre necessario reiterare accertamenti impossibili.
- Se un provvedimento di esecuzione (es. revoca dell'indulto) è adottato senza valido contraddittorio per difetto di notifica, il provvedimento può essere annullato e il processo rinviato per nuovo giudizio.
- La questione della prescrizione della pena, quando l'esecuzione è subordinata alla revoca di un beneficio, può richiedere precisa valutazione del giudice dell'esecuzione: il dies a quo rilevante può essere l'irrevocabilità della sentenza, ma l'accertamento sostanziale va fatto in un contraddittorio regolare.
- In impugnazioni riguardanti l'esecuzione e la revoca di benefici penitenziari, è cruciale garantire la tempestiva e corretta rappresentanza difensiva per evitare nullità determinanti.
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