Sentenza del 20/03/2015 n. 922 - Comm. Trib. Prov. Bari
Sanzioni - Indicazione in fattura di titolo di non imponibilità errato - Non assoggettabilità comunque dell'operazione all'imposta - Violazione meramente formale - Sussiste - Sanzionabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa violazione è stata qualificata come meramente formale e non sanzionabile. L'erronea indicazione del riferimento normativo non rientra espressamente tra le violazioni sanzionate dall'art. 9 del d.lgs. n. 471/1997 e, non avendo inciso sulla base imponibile, sull'imposta dovuta, sul versamento del tributo o sulle possibilità di controllo dell'Amministrazione, non può essere punita ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Nelle fatture era stato indicato un riferimento normativo errato e non pertinente per giustificare la non imponibilità dell'operazione ai fini IVA. Tuttavia, l'operazione era comunque effettivamente non imponibile e, pertanto, l'errore non aveva determinato alcun mancato versamento d'imposta, né un pregiudizio per l'Erario o per le attività di controllo. La contestazione riguardava quindi la sanzionabilità di un errore meramente formale nell'indicazione della norma applicabile.
Norme richiamate
Art. 9 del d.lgs. n. 471/1997
La disposizione non prevede espressamente una sanzione per l'indicazione errata del riferimento normativo relativo alla non imponibilità IVA, quando l'operazione è comunque correttamente non imponibile.
Art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997
Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
La norma esclude la punibilità delle violazioni meramente formali, purché l'errore non ostacoli i controlli e non produca effetti sostanziali sulla base imponibile, sull'imposta o sul suo pagamento.
Massime di principio
- L'errata indicazione in fattura della norma che giustifica la non imponibilità IVA non è automaticamente sanzionabile se l'operazione è sostanzialmente corretta e l'imposta non era comunque dovuta.
- Per valutare la sanzionabilità occorre distinguere tra violazioni sostanziali, che incidono su imponibile, imposta o versamento, e violazioni meramente formali, prive di danno erariale.
- Un errore formale può essere non punibile solo se non compromette concretamente le attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
- L'assenza di un danno per l'Erario non è l'unico requisito: devono essere verificati anche l'assenza di effetti sull'imposta e l'assenza di ostacoli all'accertamento.
- La corretta qualificazione sostanziale dell'operazione prevale, ai fini sanzionatori, sull'erroneità del solo riferimento normativo indicato in fattura.
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