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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10864/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva parzialmente confermato la condanna per furto (artt. 624 e 625 n.2 c.p.), con tre censure principali: 1) nullità per mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale al difensore effettivamente nominato (violazione della disciplina emergenziale sul rito cartolare), 2) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla responsabilità penale fondato unicamente sul ritrovamento di impronte dell'imputato su uno specchietto di un ciclomotore rinvenuto nella palestra, senza escludere che l'impronta potesse essere stata apposta in epoca precedente, 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla circostanza aggravante e carenza motivazionale nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti espressi: ha dichiarato infondato il primo motivo (la mancata comunicazione delle conclusioni al difensore nominato tardivamente era eccepibile nel primo atto utile e non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione), ma ha accolto il secondo motivo ritenendo insufficiente e carente la motivazione di merito sul punto della responsabilità sull'unico elemento indiziario (impronte sullo specchietto), in quanto il giudice non ha valutato adeguatamente la necessità di escludere alternative concrete e logiche e di procedere alla valutazione individuale e poi unitaria degli indizi secondo i principi della prova indiziaria; per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame conforme alle indicazioni della Cassazione. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito la censura relativa al trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le censure mosse in cassazione (esame di violazione di legge e vizio di motivazione).

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede nullità relative al processo penale: il Collegio ha richiamato la disciplina sulle nullità a regime intermedio in relazione alla mancata comunicazione delle conclusioni nel rito cartolare emergenziale.

  • art. 23-bis, decreto-legge 28/10/2020, n.137 (conv. con legge 18/12/2020, n.176)

    Norma emergenziale che regolava la celebrazione telematica/cartolare degli appelli durante la pandemia; la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore generale può incidere sull'assistenza e determinare una nullità a regime intermedio, purché la relativa eccezione sia tempestivamente proposta.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola la tempestività dell'eccezione di nullità in sede d'appello; la Corte ha ritenuto applicabile la regola adattata al rito camerale emergenziale: l'eccezione doveva essere sollevata nel primo atto utile (nei cinque giorni antecedenti l'udienza).

  • artt. 624 e 625 n.2 cod. pen.

    Norme penali che disciplinano il reato di furto e le aggravanti contestate; sono le norme sostanziali alle quali la responsabilità dell'imputato è stata riferita in primo e secondo grado.

  • Giurisprudenza sul giudizio indiziario (Sez.1 n.8863 del 18/11/2020, dep.2021)

    il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (...) e l'intrinseca valenza dimostrativa

    Principio richiamato per stabilire che la prova indiziaria richiede valutazione individuale e poi globale degli elementi, con esclusione di alternative ragionevoli; la sentenza di merito è stata ritenuta carente per non aver compiuto questo percorso logico.

Massime di principio

  • In rito cartolare emergenziale la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del P.G. può costituire una nullità a regime intermedio che incide sull'assistenza; tuttavia l'eccezione è tempestiva solo se sollevata nel primo atto utile (ad es. nei cinque giorni antecedenti l'udienza), non obbligatoriamente per la prima volta in cassazione.
  • Nel giudizio basato su prove indiziarie il giudice deve: a) valutare singolarmente ciascun elemento indiziario e verificarne la certezza e la valenza intrinseca; b) procedere a un esame unitario degli indizi per accertare se, nel loro insieme, escludono ragionevoli alternative; una motivazione che si fondi su un unico indizio ambiguo (es. impronte su oggetto esposto pubblicamente) è insufficiente per una condanna.
  • La presenza di tracce biologiche/tecniche o impronte su oggetti esposti pubblicamente richiede, per attribuire rilevanza probatoria decisiva, argomentazioni che escludano con elevata credibilità razionale ipotesi alternative (contaminazione, apposizione anteriore, uso comune dell'oggetto).
  • Se la Cassazione annulla per carenza motivazionale su elementi essenziali della prova, il rinvio comporta un nuovo esame del merito e non una pronuncia di proscioglimento automatica; il giudice di rinvio deve colmare le lacune motivazionali e valutare again la prova secondo i criteri indicati.
  • Per i difensori: in situazioni emergenziali/processi cartolari è cruciale verificare e, se necessario, eccepire tempestivamente eventuali omissioni di comunicazione telematica e presentare in primo grado (o nel primo atto utile) argomentazioni alternative plausibili riguardo alle tracce tecniche o biologiche rinvenute.

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