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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48309/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente impugnava l'ordinanza del 17/04/2023 con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato l'appello ex art. 322-bis c.p.p. volto a ottenere l'estensione degli effetti favorevoli di una precedente ordinanza di riesame (che aveva dichiarato l'inutilizzabilita' di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari nei confronti di altri coindagati) alla posizione della stessa societa'. Gerbi Group sosteneva che, per la natura procedimentale del vizio, la declaratoria di inutilizzabilita' ottenuta per altri coindagati dovesse estendersi anche a lei e incidere sul fumus commissi delicti, giustificando la revoca del sequestro preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'eccezione di inutilizzabilita' degli atti per decorso del termine ex art. 407, comma 3, c.p.p. non sia rilevabile d'ufficio e debba essere proposta nella prima occasione utile, individuata nella fase di riesame; poiche' la societa' non aveva sollevato tale eccezione in sede di riesame, la questione risultava preclusa e non poteva essere fatta valere successivamente in una istanza di revoca della misura cautelare. Conseguentemente la ricorrente e' stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a titolo di sanzione alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello esperibile dall'indagato contro decreti di sequestro preventivo; utilizzata per contestare il decreto di sequestro e proporre riesame della misura.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 5, comma 1, lett. a), 6 e 24-ter, comma 2

    Norme che definiscono la responsabilita' amministrativa degli enti (Gerbi Group era indagata in base a tali disposizioni), indicazione del tipo di illecito contestato all'ente come presupposto della confisca.

  • art. 407, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede l'inutilizzabilita' degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari; la Corte sottolinea che tale eccezione non e' rilevabile d'ufficio e deve essere proposta tempestivamente (prima occasione utile: il riesame).

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Disciplina l'inutilizzabilita' delle prove ottenute con violazione di norme; la Corte distingue l'inutilizzabilita' ex art. 191 (prove vietate, rilevabili d'ufficio) dall'inutilizzabilita' ex art. 407, comma 3 (decorso termini), che e' soggetta a regole diverse di rilevabilita'.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'estensione degli effetti favorevoli delle decisioni tra soggetti; la ricorrente invocava l'estensione degli effetti della declaratoria di inutilizzabilita' ottenuta da altri coindagati, ma la Corte ha ritenuto che la preclusione procedurale alla deduzione dell'eccezione impedisse tale estensione nel caso concreto.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione richiamato dalla ricorrente (inosservanza e errata applicazione di norme), qui valutato e ritenuto infondato dalla Corte.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione come apparente o incoerente; la Corte non ha ritenuto fondata la censura, avendo motivato la preclusione dell'eccezione sulla base della giurisprudenza consolidata.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna al pagamento delle spese per il ricorso inammissibile; applicata per condannare la ricorrente alle spese processuali.

Massime di principio

  • L'inutilizzabilita' degli atti per decorso del termine delle indagini (art. 407, comma 3 c.p.p.) non e' rilevabile d'ufficio: deve essere eccepita tempestivamente e, quanto al giudizio cautelare, la prima occasione utile e' il riesame.
  • Se una dichiarazione di inutilizzabilita' viene pronunciata a favore di un coindagato in un procedimento di riesame, la relativa estensione ad altri indagati non e' automatica: l'estensione puo' essere ostacolata se l'interessato non ha proposto l'eccezione nei termini/processi previsti.
  • L'art. 191 c.p.p. (prove vietate) e l'art. 407, comma 3 c.p.p. (attivita' compiute dopo la scadenza del termine) producono effetti diversi in tema di rilevabilita'; non possono essere trattati come equivalenti in termini di immissione nel processo.
  • Per far valere vizi procedurali comuni a piu' posizioni processuali e ottenere effetti estensivi su misure cautelari, la parte deve esercitare tempestivamente le prerogative difensive nella sede processuale opportuna (es. riesame); la mancata deduzione comporta la preclusione.
  • Nel valutare richieste di revoca del sequestro basate su sentenze o ordinanze favorevoli ad altri, i giudici verificano non solo la natura del vizio ma anche se la parte abbia effettivamente esercitato i rimedi processuali disponibili per far valere tale vizio.

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