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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32455/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non specifico e diretto a una non consentita rivalutazione del fatto; il secondo è stato ritenuto privo di fondamento, essendo adeguata la motivazione sulla pena e rispettati i criteri legali di commisurazione. Dal testo non è individuabile con certezza lo specifico reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la decisione di merito con due motivi. Con il primo ha contestato la valutazione delle prove, prospettando una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dal giudice di merito. La Corte ha rilevato che il motivo riproduceva pedissequamente argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza formulare una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; inoltre, mirava a ottenere una nuova lettura degli elementi fattuali, attività estranea ai poteri della Corte di cassazione. La motivazione di merito è stata ritenuta immune da vizi logici e giuridici, avendo valorizzato il possesso di un ciclomotore privo di targa, con caratteristiche identificative alterate mediante modifica della cilindrata e abrasione della combinazione alfanumerica del telaio, nonché la fuga dell'imputato, l'assenza di documentazione del mezzo e la mancanza di giustificazione della disponibilità. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Anche tale censura è stata ritenuta infondata, poiché la pena risultava motivata in relazione alle modalità del fatto e conforme ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; non è necessario che il giudice esamini singolarmente ogni elemento indicato dall'art. 133 c.p., essendo sufficiente indicare quelli di maggiore rilievo nel giudizio complessivo.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali e adeguatamente motivata.

  • art. 133 c.p.

    Per motivare la pena è sufficiente indicare gli elementi di maggiore rilievo nel giudizio complessivo; non occorre l'esame analitico di ogni singolo parametro previsto dalla norma.

  • art. 52 D.Lgs. 196/2003

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, secondo quanto indicato nella sentenza.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre gli argomenti già dedotti in appello e disattesi dalla Corte di merito, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una nuova lettura o rivalutazione degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione immune da vizi logici e giuridici.
  • In tema di determinazione della pena, il sindacato di legittimità non è consentito quando la motivazione sia conforme agli artt. 132 e 133 c.p. e valorizzi le modalità del fatto secondo un percorso logico; non è necessario esaminare singolarmente tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente indicare quelli ritenuti di maggiore rilievo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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