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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18459/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un soggetto iscritto alla Gestione separata aveva ottenuto in primo grado la declaratoria di prescrizione dei contributi previdenziali relativi all'anno 2011, dovuti alla Gestione separata per i liberi professionisti, in relazione a una comunicazione di iscrizione/recupero dell'INPS. La Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo decorso il termine quinquennale di prescrizione: il termine per il pagamento, prorogato al 9 luglio 2012, rendeva tardiva la richiesta dell'INPS conosciuta il 23 agosto 2017. La Corte territoriale aveva inoltre escluso che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso del debito e quindi sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c. e della normativa sulla Gestione separata e sugli obblighi dichiarativi, sostenendo che l'omessa indicazione nel quadro RR avrebbe dovuto essere considerata automaticamente come occultamento doloso del debito contributivo, sulla base di precedenti di legittimità da esso richiamati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato il principio secondo cui la prescrizione decorre salvo impossibilità giuridica di far valere il diritto, mentre gli ostacoli di mero fatto o l'ignoranza del titolare non sospendono la prescrizione, se non nei casi tassativi dell'art. 2941 c.c. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva compiuto un accertamento fattuale insindacabile in cassazione, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR fosse, nel caso concreto, una condotta intenzionalmente volta a occultare il debito, anche perché l'INPS aveva comunque appreso i redditi dalla dichiarazione presentata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dell'INPS alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; l'impossibilità rilevante è solo quella derivante da cause giuridiche, non da meri impedimenti di fatto o soggettivi.

  • art. 2941 c.c., n. 8

    La sospensione per occultamento doloso richiede una condotta intenzionale di occultamento del debito; non opera automaticamente per la sola omissione di un adempimento dichiarativo.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 ss.

    Richiamata come base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011

    Richiamato nel quadro della disciplina applicabile alla pretesa contributiva.

  • D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1

    Richiamato in relazione alla disciplina degli obblighi e dei controlli sulla dichiarazione.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1

    Richiamato in relazione agli obblighi dichiarativi del contribuente.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il motivo è stato formalmente proposto per violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Richiamato per escludere che la censura potesse trasformarsi in un vizio motivazionale non dedotto nei limiti consentiti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata depositata e comunicata secondo il rito camerale.

  • D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, D.Lgs. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione, l'impossibilità di esercitare il diritto rilevante ex art. 2935 c.c. è solo quella determinata da un impedimento giuridico; l'ignoranza del creditore o un ostacolo meramente fattuale non impediscono la decorrenza del termine.
  • La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito ex art. 2941 c.c., n. 8, richiede la prova di una condotta intenzionalmente diretta a celare il credito; non è sufficiente un'omissione dichiarativa se dal contesto emerge che il creditore abbia comunque acquisito conoscenza dei fatti rilevanti.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura formalmente qualificata come violazione di legge che, in realtà, miri a sovvertire un accertamento di fatto del giudice di merito non specificamente aggredito nei limiti del vizio motivazionale consentito.
  • La mancata compilazione di un quadro della dichiarazione dei redditi non determina automaticamente l'occultamento doloso del debito contributivo: occorre una verifica in concreto della finalità e dell'idoneità della condotta a impedire la conoscenza del credito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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