Corte di giustizia, Sentenza C-431/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021. — Carlo Tognoli e a. contro Parlamento europeo. — Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Modifica dei diritti pensionistici – Atto lesivo – Posizione provvisoria – Effetti giuridici autonomi. — Causa C-431/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente irricevibili i ricorsi di ex deputati europei italiani contro note del Parlamento europeo che riducevano immediatamente le loro pensioni. Secondo la Corte, tali note, pur descritte come provvisorie e seguite da una fase di osservazioni, producevano effetti giuridici autonomi e attuali, dunque erano impugnabili. La causa è stata rinviata al Tribunale perché esamini nel merito i ricorsi.
Impugnabilità, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, di note provvisorie del Parlamento europeo che dispongono l’immediato adeguamento al ribasso delle pensioni di ex deputati europei eletti in Italia.
La questione giuridica
Se note del Parlamento europeo qualificabili come "progetti" o atti provvisori, ma produttive nell’immediato della riduzione dell’importo delle pensioni dei ricorrenti e del correlato recupero di somme, costituiscano atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE; e, conseguentemente, se il Tribunale abbia errato nel dichiarare irricevibili i ricorsi perché diretti contro atti non definitivi. In via subordinata, se fossero corretti il trattamento delle memorie di adattamento e il richiamo all’articolo 126 e 86 del regolamento di procedura del Tribunale.
Principio di diritto
Un atto intermedio o provvisorio del Parlamento europeo è impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE quando, nonostante la sua natura non definitiva, produce effetti giuridici autonomi e immediati sulla posizione del destinatario, tali da incidere in modo attuale e potenzialmente irreversibile sulla sua situazione; in particolare, una nota che riduce subito l’importo di una pensione non può essere sottratta al sindacato di annullamento solo perché prevede la possibilità di osservazioni e di una successiva decisione finale. La tutela giurisdizionale effettiva non è assicurata da un eventuale ricorso contro l’atto finale né da un ricorso per carenza, se nel frattempo gli effetti lesivi della misura provvisoria si producono e perdurano.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
Impugnabilità delle note del Parlamento europeo che riducono le pensioni degli ex deputati italiani
La pronuncia concerne un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea contro un’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibili, per asserita mancanza di un atto impugnabile, diversi ricorsi di annullamento proposti da ex deputati europei eletti in Italia e da alcuni loro aventi causa. La controversia riguarda note del Parlamento europeo dell’11 aprile 2019, con cui veniva comunicato l’adeguamento al ribasso delle pensioni in applicazione della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati italiana.
Fatti e svolgimento del procedimento
I ricorrenti erano titolari di pensioni di cessata attività o di reversibilità collegate al mandato di ex membri del Parlamento europeo. Dopo la deliberazione n. 14/2018, con la quale la Camera dei deputati italiana aveva ricalcolato secondo il sistema contributivo le pensioni degli ex deputati nazionali, il Parlamento europeo aveva dapprima preannunciato che avrebbe potuto rideterminare le pensioni dei ricorrenti e recuperare eventuali somme indebitamente versate.
Successivamente, con le note controverse, il Parlamento aveva comunicato che l’importo delle pensioni sarebbe stato adattato a concorrenza della riduzione corrispondente a quella disposta in Italia e che l’adeguamento sarebbe decorso da aprile 2019. Le note concedevano inoltre 30 giorni per formulare osservazioni, precisando che, in mancanza di osservazioni, esse sarebbero divenute definitive e avrebbero comportato anche il recupero delle somme percepite tra gennaio e marzo 2019. I ricorrenti avevano presentato osservazioni, alle quali il Parlamento aveva poi risposto con comunicazioni successive dichiarando definitive le nuove liquidazioni, salvo una situazione particolare riguardante uno dei ricorrenti.
Ordinanza del Tribunale
Il Tribunale, con ordinanza resa ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, aveva respinto i ricorsi come manifestamente irricevibili. Aveva ritenuto che le note controverse non fossero atti lesivi, poiché avevano natura provvisoria e non fissavano la posizione definitiva del Parlamento; aveva inoltre considerato irricevibili le memorie di adattamento volte a impugnare le comunicazioni successive, essendo il ricorso originario irricevibile; infine aveva respinto anche la domanda di condanna al pagamento delle somme trattenute.
Motivi di impugnazione
In appello i ricorrenti sostenevano, in sintesi, che:
- il criterio decisivo per l’impugnabilità è l’esistenza di effetti giuridici, non la definitività formale dell’atto;
- le note producevano effetti immediati dal mese di aprile 2019 e causavano un pregiudizio grave, non integralmente riparabile;
- la successiva decisione del Parlamento non era puramente confermativa, ma adottata dopo l’esame delle osservazioni;
- il Tribunale aveva errato anche nell’applicazione degli articoli 86 e 126 del suo regolamento di procedura.
Valutazione della Corte sull’articolo 263 TFUE
La Corte ricorda la giurisprudenza consolidata secondo cui sono atti impugnabili tutti i provvedimenti delle istituzioni che mirano a produrre effetti giuridici obbligatori, e che la sostanza dell’atto va valutata alla luce del contenuto, del contesto e dei poteri dell’istituzione autrice. Osserva inoltre che gli atti intermedi, preparatori della decisione finale, non sono in linea di principio impugnabili, salvo il caso in cui producano effetti giuridici autonomi non eliminabili con un ricorso contro l’atto finale.
Nel caso di specie, la Corte rileva che le note controverse determinavano subito una riduzione dell’importo delle pensioni, senza sospensione in attesa dell’esame delle osservazioni. Tale effetto non era meramente procedurale, ma incideva direttamente sulla situazione patrimoniale dei ricorrenti. La circostanza che le note prevedessero un successivo esame delle osservazioni e un possibile recupero dell’indebito non eliminava l’immediatezza degli effetti lesivi, né era decisivo che il Parlamento avesse poi adottato una posizione finale. Il fatto che tale posizione potesse intervenire anche dopo un lungo intervallo temporale rafforzava la necessità di consentire una tutela immediata.
Tutela giurisdizionale effettiva
La Corte sottolinea che un eventuale ricorso avverso la decisione finale non avrebbe garantito una tutela giurisdizionale effettiva, poiché nel frattempo la riduzione della pensione avrebbe già prodotto effetti potenzialmente irreversibili. Anche un ricorso per carenza contro il Parlamento non sarebbe stato sufficiente, perché non avrebbe rimesso in discussione gli effetti autonomi delle note e i tempi del contenzioso sarebbero stati incompatibili con la lesione immediata subita dai pensionati.
Errore di diritto del Tribunale e conseguenze
La Corte conclude che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la natura provvisoria delle note escludesse la loro impugnabilità. Di conseguenza, annulla l’ordinanza nella parte in cui aveva respinto le conclusioni dirette contro le note dell’11 aprile 2019 e contro le decisioni contenute nelle comunicazioni successive, poiché il rigetto di queste ultime dipendeva esclusivamente dall’irricevibilità delle prime.
Decisione sulle cause rinviate
Poiché il Parlamento, davanti al Tribunale, aveva eccepito soltanto l’irricevibilità dei ricorsi sul presupposto che gli atti fossero preparatori, la Corte respinge tali eccezioni. Tuttavia, poiché il Tribunale aveva esaminato solo la ricevibilità e non il merito, la Corte non disponeva degli elementi necessari per decidere definitivamente. La causa viene quindi rinviata al Tribunale per la pronuncia nel merito sulle conclusioni di annullamento. Le spese sono riservate.
Principio affermato
Un atto del Parlamento europeo che, pur qualificato come provvisorio, comporti immediatamente la riduzione di una pensione e la produzione di effetti giuridici autonomi sulla situazione patrimoniale del destinatario è impugnabile con ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE. La disponibilità di una fase successiva di osservazioni o di una futura decisione finale non esclude la ricevibilità del ricorso quando la lesione attuale non può essere efficacemente rimossa solo con l’impugnazione dell’atto definitivo.
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