Cassazione Penale, Ordinanza n. 24272/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito, non ravvisando presupposti per riconoscere le attenuanti generiche né la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione per la violazione degli obblighi imposti dalla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Dal testo emerge che la difesa contestava, in sostanza, la valutazione di segno sfavorevole della prova circa l'assenza dell'imputato dalla abitazione negli orari prescritti e chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che le verifiche investigative immediate dei Carabinieri erano univocamente sfavorevoli, che l'imputato era gravato da precedenti specifici e che tali elementi escludevano sia le attenuanti generiche sia la particolare tenuità dell'offesa.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 5 settembre 2011, n. 159
Costituisce il reato per il quale l'imputato era stato condannato: inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta presenti connotazioni di disvalore e non consenta di prefigurare un'offesa tenue.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta concreta presenti un apprezzabile disvalore, anche in ragione di precedenti specifici dell'imputato e delle modalità dell'azione.
- Le attenuanti generiche presuppongono l'emersione di elementi fattuali positivi idonei a giustificare una riduzione della pena; in loro assenza, e in presenza di un quadro negativo di personalità e condotta, il diniego è legittimo.
- Quando il ricorso non introduce censure idonee a scalfire la ricostruzione dei fatti e la valutazione della Corte di merito, la declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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