Cassazione Civile, Ordinanza n. 16364/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un tribunale aveva aperto la liquidazione giudiziale di una società in liquidazione, ritenendo provato lo stato di insolvenza per l'elevata esposizione debitoria; aveva inoltre rigettato le misure protettive richieste e dichiarato inammissibile la domanda "con riserva" presentata dalla società ai sensi dell'art. 44 CCII per accedere a strumenti di regolazione della crisi, perché la decisione del liquidatore non risultava formalizzata in un verbale notarile come richiesto dall'art. 120-bis CCII. La società ha reclamato, sostenendo che per la domanda prenotativa ex art. 44 CCII non fosse necessaria la dichiarazione notarile prevista per le società e che dovesse applicarsi soltanto l'art. 39 CCII, richiamando anche la disciplina previgente del "preconcordato" fallimentare. La Corte d'appello ha respinto il reclamo, ritenendo che la formalità dell'art. 120-bis CCII valga anche per la domanda con riserva. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 44 CCII, deducendo che il giudice di merito avesse applicato il testo anteriore al Correttivo e che la domanda con riserva non richiedesse l'approvazione/sottoscrizione notarile del liquidatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 44 CCII rinvia espressamente alla domanda di cui all'art. 40 CCII e che l'art. 40, comma 2, impone per le società che la domanda sia approvata e sottoscritta a norma dell'art. 120-bis CCII. Il successivo intervento correttivo del 2024 ha solo reso esplicito un collegamento già presente tra le norme, chiarendo che le formalità dell'art. 120-bis si applicano anche all'accesso con riserva a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. La Corte ha inoltre valorizzato la ratio sistematica della disciplina, volta ad attribuire agli amministratori il potere decisionale di accesso alle procedure e a garantire certezza formale mediante verbale notarile e iscrizione nel registro delle imprese. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese per l'assenza di un controricorso ammissibile e disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 44 CCII
comma 1; (richiamo alla domanda di cui all'articolo 40)
La domanda con riserva di accesso agli strumenti di regolazione della crisi rinvia alla disciplina della domanda ex art. 40 CCII e quindi, per le società, alle formalità di approvazione e sottoscrizione previste dalla norma societaria speciale.
art. 40 CCII
Per le società la domanda di accesso deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 120-bis CCII.
art. 120-bis CCII
Le formalità di decisione dell'organo amministrativo, verbalizzazione notarile e deposito/iscrizione nel registro delle imprese valgono per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi.
art. 51 CCII
Norma richiamata come base del reclamo avverso la decisione del tribunale.
art. 54, comma 2, CCII
Richiamato con riferimento alla richiesta di misure protettive rigettate dal tribunale.
art. 57 CCII
Richiamato in relazione agli accordi di ristrutturazione dei debiti cui la società intendeva accedere.
art. 2086 c.c.
La verbalizzazione notarile e la pubblicità dell'atto sono letti anche come strumento utile a eventuale discarico della responsabilità degli amministratori.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 161, comma 6, l. fall.
Richiamato in via comparativa per evidenziare la continuità funzionale con il previgente preconcordato.
art. 265
Richiamato nel testo previgente dell'art. 44 CCII per le società, poi non più applicabile nel modo prospettato dal ricorrente.
d.lgs. n. 136 del 2024
Il Correttivo del 2024 ha chiarito e reso esplicito il collegamento normativo già implicito tra artt. 40, 44 e 120-bis CCII.
d.lgs. 83/2022
Ha introdotto la sezione sugli strumenti di regolazione della crisi delle società per adeguare il CCII alla direttiva UE 2019/1023.
Direttiva (UE) 2019/1023
La disciplina interna è letta in coerenza con l'esigenza di impedire che i soci blocchino irragionevolmente il piano di ristrutturazione.
Massime di principio
- Nella domanda con riserva di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza proposta da una società, le formalità di approvazione e sottoscrizione previste per l'atto decisionale dell'ente si applicano anche se l'articolo che disciplina la domanda prenotativa non le richiama espressamente, quando il sistema normativo rinvia alla domanda di accesso e alla sua disciplina speciale.
- Il rinvio dell'art. 44 CCII all'art. 40 CCII comporta che, per le società, l'accesso con riserva debba essere deliberato secondo l'art. 120-bis CCII, con decisione dell'organo competente, verbalizzazione notarile e deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese.
- Le norme del CCII sugli strumenti di regolazione della crisi delle società vanno interpretate in modo sistematico e coerente con la finalità di concentrare il potere decisionale nell'organo amministrativo, limitando il potere impeditivo dei soci e assicurando certezza formale verso terzi e verso il giudice.
- Il correttivo legislativo che esplicita un collegamento già desumibile dal sistema ha natura chiarificatrice e non introduce necessariamente un requisito nuovo, quando la ratio e la struttura normativa lo rendevano già applicabile.
- La domanda prenotativa e la decisione societaria che la precede sono atti distinti: la prima è un atto rivolto all'esterno, la seconda è un atto organizzativo interno che richiede una forma pubblicistica e certa.
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