Cassazione Penale, Sentenza n. 01008/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva respinto la sua opposizione al decreto n.69/2024 di rigetto della domanda di riabilitazione. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.70 del d.lgs. n.159/2011, sostenendo l'assenza del presupposto ostativo della mancata buona condotta e del mancato reinserimento sociale. Ha contestato il valore di una informativa di polizia del 15/12/2023 che riferiva rapporti con soggetti pregiudicati legati alla DG Service S.r.l.s., ha evidenziato la cessazione del suo ruolo di amministratore il 06/06/2023, l'assenza di condanne da oltre 22 anni dall'origine della misura di prevenzione e ha chiesto che fosse valutata positivamente la sua condotta lavorativa e sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che il motivo proposto non fosse idoneo a censurare profili di diritto ma si limitasse a chiedere una rivalutazione dei fatti e delle prove. È stato richiamato il principio secondo cui ai fini della riabilitazione ex art.70 d.lgs. 159/2011 occorrono un requisito temporale e la prova costante ed effettiva di buona condotta intesa come reale cambiamento del modello di vita. La Corte territoriale aveva motivato in modo articolato la mancata integrazione del requisito di buona condotta, valorizzando denunce, una aggressione con lesioni, il ruolo in DG Service e altri elementi ritenuti sintomatici di pericolosità. Per questi motivi la decisione di merito è stata ritenuta non censurabile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 159/2011
per la concessione della riabilitazione è richiesto il decorso di un periodo temporale (tre o cinque anni a seconda dei casi) e la prova costante ed effettiva di buona condotta durante tale periodo
La norma è stata interpretata nel senso che la riabilitazione richiede non solo l'astensione da reati ma prove positive e costanti di cambiamento del modello di vita; il mero trascorrere del tempo o l'assenza di nuove condanne non sono sufficienti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamata solo ai fini della limitazione del motivo e del necessario richiamo nei limiti per la motivazione
Usata per segnalare che il ricorso riporta i passi necessari per la cognizione della Cassazione nei limiti previsti dalle disposizioni attuative del codice di rito
art. 616 cod. proc. pen.
prevede la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Applicata per infliggere al ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 per il ricorso dichiarato inammissibile
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.1, n.8030/2019; Sez.2, n.6744/2020; Sez.1, n.10013/2024)
Principi a saldo sulla nozione di buona condotta: va valutata la personalità e i comportamenti indicativi di rispetto delle regole sociali; il tempo trascorso in misura non sostituisce la prova effettiva di ravvedimento
La Corte richiama precedenti che precisano come la buona condotta debba essere processualmente certa e storicamente costante e che la Cassazione non possa sostituirsi al giudice del merito nella valutazione degli elementi di fatto
Massime di principio
- Per ottenere la riabilitazione ex art.70 d.lgs. 159/2011 è necessario soddisfare sia il requisito temporale che la prova costante ed effettiva di buona condotta; la semplice assenza di nuove condanne non basta.
- La valutazione della buona condotta è essenzialmente fattuale: il giudice valuta fatti e comportamenti concreti indicativi di un effettivo reinserimento e rispetto delle regole di convivenza sociale.
- In sede di Cassazione i rimedi sono limitati a violazioni di diritto o a motivazioni manifestamente illogiche; non è ammessa una mera rivalutazione alternativa dei fatti adeguatamente motivati dal giudice di merito.
- Segnalazioni di rapporti con soggetti pregiudicati, ruoli gestionali in imprese con sospetti collegamenti e comportamenti delle persone a carico del richiedente possono essere valorizzati come elementi ostativi alla riabilitazione se ritenuti indicativi di persistenza di pericolosità.
- Chi chiede la riabilitazione dovrebbe documentare fatti positivi e costanti (es. stabilità lavorativa incontestabile, estraneità a condotte sintomatiche, prove di distacco da ambienti criminali) per rendere difficoltosa la valutazione ostativa del giudice di merito.
- Ricorsi che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti rispetto al giudice di merito rischiano l'inammissibilità e sanzioni per spese e ammende.
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