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Sentenza

Sentenza n. 720/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento: - della nota del 6.12.2024 prot. n. 6901, a mezzo della quale l’Amministrazione ha opposto diniego parziale alle istanze di compensazione presentate dalla ricorrente, con le note prot. nn. CB_76_se del 9.7.2024, CB_77_se del 17.7.2024 e CB_79_se dell’8.10.2024, ai fini dell’adeguamento degli importi previsti dal SAL BIS n. 1 ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 relativamente all’appalto integrato per la “Installazione strumenti di misura all’utenza nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale – CUP: I77B17000130006 – CIG: 9146310DC5”; - della “Relazione tecnica di aggiornamento prezzi” sottesa al parziale diniego del 28.6.2024; - di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza e in relazione ai provvedimenti sopra indicati; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere l’importo indicato nelle istanze di compensazione cui la committente ha opposto diniego parziale; E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA dell’Amministrazione a corrispondere alla ricorrente l’importo vantato; E PER LA CONDANNA del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale a risarcire i danni asseritamente subiti dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti gravati.

Giustizia amministrativa202500048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale delle istanze di compensazione per l’adeguamento dei prezzi relativi al SAL bis n. 1, nonché la relazione tecnica di aggiornamento prezzi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, aggiudicataria in RTI di un appalto integrato per l’installazione di strumenti di misura nel comprensorio irriguo consortile, ha contestato il parziale riconoscimento della compensazione prevista dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 per gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali. Ha dedotto la violazione dell’art. 32, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 207/2010, dell’art. 26 d.l. n. 50/2022 e dell’art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016, nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, leale cooperazione, buona fede e buon andamento, oltre all’eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che, per i contatori e i datalogger non contemplati nel prezzario regionale, il Consorzio avrebbe dovuto utilizzare i prezzi risultanti dai listini ufficiali del fornitore, anziché i prezzi di mercato concretamente offerti in ragione dell’acquisto di 400 pezzi, così riducendo indebitamente la compensazione. Ha inoltre censurato l’omessa considerazione della voce relativa all’implementazione, adattamento e personalizzazione del software, ritenendo che tale prestazione fosse stata richiesta dalla stazione appaltante ed eseguita dall’aggiudicatario. Sono state altresì formulate domande di accertamento del maggior credito, di condanna al pagamento e di risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, poiché il provvedimento impugnato non era a essi riferibile e difettava quindi la legittimazione passiva. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 26 del d.l. n. 50/2022 introduca un meccanismo obbligatorio di compensazione fondato, in via ordinaria, sui prezzari regionali e diretto a tutelare l’appaltatore dagli aumenti eccezionali e imprevedibili dei costi, senza consentirgli di conseguire importi superiori a quelli che avrebbe fisiologicamente sostenuto o conseguito in assenza degli eventi sopravvenuti. Per le voci non presenti nei prezzari regionali è ammissibile un’indagine di mercato adeguatamente documentata e motivata. Pertanto, con riguardo a contatori e datalogger, è stato ritenuto legittimo utilizzare i prezzi offerti dal fornitore per l’acquisto della quantità effettivamente richiesta, pari a 400 pezzi, poiché il quantitativo rilevante incideva concretamente sul prezzo di mercato; non era invece dovuto il prezzo di listino unitario superiore moltiplicato per l’intera fornitura. Quanto alla voce relativa all’implementazione del software, il TAR ha escluso la compensabilità perché si trattava di una miglioria liberamente offerta in gara per ottenere un punteggio maggiore: una prestazione migliorativa offerta spontaneamente dall’operatore non può trasformarsi successivamente in un costo aggiuntivo per la stazione appaltante mediante il meccanismo emergenziale di adeguamento prezzi. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 26 d.l. 17 maggio 2022, n. 50

    Prevede meccanismi straordinari e obbligatori di adeguamento e compensazione dei prezzi negli appalti di lavori interessati da eccezionali aumenti dei costi, facendo riferimento ai prezzari regionali e, per le voci non presenti, a un’indagine di mercato adeguatamente documentata e motivata. La compensazione non può attribuire all’appaltatore più di quanto avrebbe fisiologicamente conseguito o sostenuto in assenza degli eventi sopravvenuti.

  • art. 23, comma 16, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla determinazione dei prezzi mediante prezzari nell’ambito degli appalti pubblici.

  • art. 32, comma 2, lett. a), d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate nella determinazione dei maggiori prezzi.

  • artt. 3, 24, 41 e 97 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure relative a ragionevolezza, proporzionalità, leale cooperazione, buona fede e buon andamento.

Massime di principio

  • Il meccanismo straordinario di compensazione dei prezzi previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 è volto a neutralizzare gli oneri o i mancati guadagni derivanti da aumenti eccezionali e imprevedibili dei costi, ma non può essere utilizzato dall’appaltatore per ottenere un importo superiore a quello che avrebbe fisiologicamente conseguito in assenza degli eventi sopravvenuti.
  • Quando una voce di lavorazione o di fornitura non è contemplata nel prezzario regionale, la stazione appaltante può determinarne il prezzo ai fini della compensazione mediante un’indagine di mercato aggiornata, purché adeguatamente documentata e motivata.
  • Nella determinazione del prezzo di mercato di materiali non inclusi nel prezzario regionale è legittimo tenere conto del quantitativo concretamente acquistato, se tale quantità determina una riduzione del prezzo offerto dal fornitore; non è dovuto il prezzo di listino unitario non parametrato alle condizioni effettive della fornitura.
  • Una prestazione migliorativa liberamente offerta dall’operatore economico in sede di gara per ottenere un punteggio maggiore non può essere successivamente trasformata in un costo aggiuntivo per la stazione appaltante mediante il meccanismo di compensazione straordinaria dei prezzi.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblico
RamiContratti pubblici
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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