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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18657/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per riciclaggio relativa al catamarano rubato: il ricorrente deduceva difetto di giurisdizione italiana (fatti consumati all'estero o comunque rilevanti come concorso nel furto, non come riciclaggio), alternativa qualificazione della condotta (concorso nel furto o, in subordine, acquisto in buona fede con possibile ricettazione/post factum non punibile), mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 648-bis c.p., errore nella quantificazione della pena e diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile o manifestamente infondato nella maggior parte dei motivi (confermando, in sostanza, la fondatezza della qualificazione di riciclaggio e la sussistenza della giurisdizione italiana in presenza di attività poste in essere anche parzialmente in Italia). Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il ricorso in relazione alla mancata e non adeguatamente motivata valutazione dell'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 648-bis c.p. e alla possibile errata qualificazione del reato presupposto (evidenziando che, alla luce degli elementi di fatto, potrebbe trattarsi di appropriazione indebita piuttosto che di furto aggravato). Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a questi profili e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria per nuovo esame sulla qualificazione giuridica del reato presupposto e sulla riconduzione o meno dell'attenuante invocata; per il resto il provvedimento è stato confermato. Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche sono state ritenute infondate.

Norme richiamate

  • art. 648-bis codice penale (riciclaggio)

    La Corte ha ritenuto che il giudizio sulla sussistenza dell'attenuante speciale di cui al comma 3 non fosse adeguatamente motivato dalla corte territoriale e ha disposto il rinvio per verificare se il reato presupposto rientri nei limiti edittali che consentono l'attenuante; in sostanza il comma 3 opera quando il reato presupposto ha massimo edittale non superiore a 5 anni.

  • art. 606 codice di procedura penale

    Citato per ricordare i limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può ritrattare valutazioni di merito e non è competente a riesaminare le prove se non per vizi di motivazione o di diritto.

  • art. 625 cod. pen. (furto) e relative aggravanti

    comma primo, n.2 (mezzo fraudolento); art. 61 n.7 c.p. (aumento fino a 1/3 per ingente danno patrimoniale)

    La Corte ha richiamato la definizione giuridica delle aggravanti (destrezza, mezzo fraudolento) e ha osservato che la loro applicabilità va motivata; la sentenza di merito non ha adeguatamente distinto le aggravanti e non ha chiarito la loro rilevanza nel caso concreto, tanto da rendere necessario il rinvio per nuova qualificazione del reato presupposto (anche ipotizzando appropriazione indebita).

  • art. 132 e art. 133 codice penale (determinazione della pena)

    Richiamati dalla difesa per contestare la determinazione del trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche; la Corte di Cassazione ha ritenuto però che la corte d'appello abbia adeguatamente motivato il rigetto delle attenuanti alla luce della gravità del danno e del comportamento successivo dell'imputato.

Massime di principio

  • La giurisdizione italiana sussiste quando anche una parte della condotta rilevante si è concretamente realizzata nel territorio dello Stato: un 'frammento' di attività diretta al reato, se apprezzabile, può radicare la competenza italiana anche se parte dell'azione si è svolta all'estero.
  • In sede di Cassazione il sindacato sulle prove è limitato: non è consentito presentare nuove valutazioni probatorie o ricostruzioni alternative se non per vizi di diritto o motivazione; le critiche ai fatti devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito.
  • La qualificazione del reato presupposto (es. furto aggravato vs appropriazione indebita) è decisiva per l'applicabilità di attenuanti speciali (es. art. 648-bis, comma 3) e per il trattamento sanzionatorio; se la motivazione del giudice di merito è ambigua o insufficiente su questo punto, è legittimo il rinvio per un nuovo esame.
  • L'aggravante commessa da terzi non si trasferisce automaticamente all'imputato per riciclaggio: occorre motivare la rilevanza delle modalità del reato presupposto rispetto alla responsabilità dell'imputato.
  • Posizioni difensive contraddittorie (es. sostenere contemporaneamente di non aver concorso nel reato presupposto e di essere vittima di una truffa oppure, alternativamente, di averne concorso) possono indebolire la credibilità della difesa e rendere inammissibili censure in Cassazione.
  • La distinzione tra riciclaggio, ricettazione e post factum non punibile richiede un esame attento dell'elemento soggettivo e delle finalità (dissimulazione dell'origine illecita vs semplice acquisto o uso della cosa): la qualificazione giuridica deve basarsi su prove concrete che dimostrino intenti dissimulatori.

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