Sentenza del 12/06/2023 n. 1929 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso originario contestava un avviso di liquidazione di €16.900 per imposte ipotecarie e catastali relativo ad atto del 18/09/2019, sostenendo che le imposte dovessero essere liquidate in misura fissa e non in misura proporzionale in quanto il trasferimento era avvenuto verso un trust autodichiarato ritenuto neutro ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. L'Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. per presunta ultrapetizione e chiedendo il riconoscimento della legittimità dell'avviso nella parte corrispondente alle imposte in misura fissa (circa €400). La ricorrente ha documentato inoltre di avere effettuato, nella sua qualità di sostituto d'imposta, pagamenti per complessivi €665.
La decisione
La Corte d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di liquidazione. Il giudice ha ritenuto che non sussistesse ultrapetizione: il petitum originario mirava all'annullamento dell'avviso per il recupero delle imposte in misura proporzionale anziché fissa e la decisione annullatoria era conforme a tale domanda, nella prospettiva giurisprudenziale della Corte Suprema che riconosce la neutralità fiscale del conferimento in trust e la tassazione, se del caso, solo sulle attribuzioni effettuate dal trustee ai beneficiari (tassazione in uscita), con imposte ipocatastali dovute al massimo in misura fissa. Le spese del giudizio d'appello sono poste a carico dell'Agenzia; non sono stati riconosciuti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.; le spese sono liquide a favore della resistente per complessivi €2.500 oltre rimborso forfettario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato dall'appellante per contestare la sentenza di primo grado per presunta ultrapetizione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse ultrapetizione in quanto l'annullamento dell'avviso era conforme al petitum che contestava la misura proporzionale delle imposte.
art. 96 c.p.c.
Richiesto dalla resistente la condanna per lite temeraria, ma la Corte ha escluso i presupposti per applicare l'art. 96, confermando la regola ordinaria sulle spese processuali.
art. 2 D.M. n. 55/2014
Richiamato per il calcolo del rimborso forfettario delle spese generali nella liquidazione delle spese di giudizio a favore della resistente.
orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema (principio)
Il conferimento di beni in un trust autodichiarato è considerato neutro ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni; la tassazione si applica solo alle attribuzioni effettuate dal trustee ai beneficiari (tassazione in uscita). Le imposte ipotecarie e catastali, se dovute, devono essere liquidate in misura fissa.
Massime di principio
- Il trasferimento di beni a un trust autodichiarato può essere considerato neutro ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni; l'imposizione fiscale è rilevante principalmente al momento delle attribuzioni del trustee ai beneficiari (tassazione in uscita).
- Le imposte ipotecarie e catastali relative a conferimenti in trust, quando riconosciute, sono generalmente dovute nella misura fissa e non in quella proporzionale, salvo diverse specifiche condizioni che provochino un'effettiva tassazione dell'operazione.
- Quando si impugna un avviso di liquidazione va verificato con cura il petitum: la Corte può annullare l'atto nella misura coerente con le censure mosse, e l'annullamento integrale non costituisce ultrapetizione se risulta conforme alla domanda principale e al principio di diritto applicabile.
- Il pagamento effettuato dal sostituto d'imposta non preclude il diritto all'annullamento dell'avviso se l'accertamento è ritenuto erroneo; la prova del pagamento incide sulla quantificazione e sulle spese ma non elimina la fondatezza della domanda sostanziale.
- Le doglianze procedurali (es. invocazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione) richiedono una verifica puntuale della corrispondenza tra petitum e dispositivo: per un esito favorevole all'appellante è necessario dimostrare che il primo giudice abbia effettivamente deciso al di fuori della domanda.
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