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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33586/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato l'imputata alla rifusione delle spese di difesa sostenute nel giudizio di cassazione dalla parte civile costituita, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte d'appello contestando, con un unico motivo, la correttezza delle argomentazioni poste a base della declaratoria di responsabilità. In particolare ha censurato la valutazione dell'intero compendio probatorio, deducendo l'illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale censura si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità. La pronuncia di appello aveva già spiegato la responsabilità, osservando che sarebbe illogico ipotizzare che un terzo avesse commesso la truffa senza il concorso dell'imputata, dalla quale era derivato il profitto mediante ricarica sulla sua carta Postepay.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito alla parte ricorrente sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o proporre una diversa ricostruzione dei fatti, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito.
  • La deduzione di illogicità della motivazione è inammissibile quando, in realtà, mira solo a sostituire alla ricostruzione accolta in sentenza una lettura alternativa delle prove o della dinamica fattuale.
  • La motivazione della sentenza di merito resiste al sindacato di legittimità quando abbia dato conto, in modo coerente, degli elementi che sorreggono l'affermazione di responsabilità e della non plausibilità di una ricostruzione alternativa puramente congetturale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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