Cassazione Penale, Sentenza n. 14025/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Potenza che, in funzione di giudice del riesame, aveva annullato l'ordinanza di applicazione/ripristino della custodia cautelare nei confronti di Schettino, Capece e Cirelli. Il Procuratore chiedeva il ripristino della custodia cautelare (carcere o domiciliari) per i due condannati (Schettino e Capece) sostenendo che la perduranza dell'appartenenza al sodalizio mafioso e la mancata rescissione del vincolo fossero di per sé indicative del pericolo di fuga ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b.
La decisione
Il ricorso del Procuratore non è stato ritenuto ammissibile e pertanto non ha superato il vaglio di ammissibilità. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure relative a Schettino e Capece e generiche quelle relative a Cirelli. Ha confermato che per il ripristino della custodia cautelare (artt. 284-286 c.p.p.) dopo scarcerazione per decorrenza dei termini è necessario provare un pericolo di fuga concreto e attuale, non desumibile automaticamente dalla sola persistenza del vincolo associativo. I giudici del riesame avevano motivatamente escluso il pericolo di fuga, ritenendo non cogenti elementi risalenti o spiegazioni alternative (es. trasferimento per lavoro nel caso di Capece); il ricorso non ha fornito elementi concreti per rovesciare tale giudizio prognostico.
Norme richiamate
art. 307 cod. proc. pen. comma 2 lett. b
Per il ripristino della custodia cautelare (carcere o domiciliari) dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini è necessario che ricorra il pericolo di fuga; non è sufficiente la sola contestazione del reato o la persistenza del vincolo associativo senza elementi concreti che rendano attuale il pericolo.
art. 307 cod. proc. pen. comma 1-bis
Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente
La disposizione autorizza, per i reati indicati nell'art. 407 comma 2 lett. a), l'applicazione delle misure indicate negli artt. 281-283 anche cumulativamente, ma tale disciplina non opera automaticamente per il ripristino della custodia cautelare di cui agli artt. 284-286, per i quali continua a essere necessario il concreto e attuale pericolo di fuga ai sensi dell'art. 307 comma 2 lett. b.
artt. 281, 282, 283 cod. proc. pen.
Indicano le misure cautelari personali (es. obbligo di dimora, divieto di uscire, ecc.) che possono essere disposte anche cumulativamente quando applicabile l'art. 307 comma 1-bis; tuttavia la possibilità di applicarle non equivale all'automatico ripristino della custodia in carcere o domiciliari.
artt. 284, 285, 286 cod. proc. pen.
Regolano le forme di custodia cautelare (carcere, arresti domiciliari, ecc.). Il loro ripristino dopo scarcerazione per decorrenza dei termini richiede la sussistenza del pericolo di fuga concreto e attuale ai sensi di art. 307 comma 2 lett. b.
art. 274 cod. proc. pen. comma 1 lett. b
Definisce il pericolo di fuga come esigenza cautelare rilevante per l'applicazione della custodia cautelare; il pericolo deve avere le caratteristiche richieste da questa norma e non può essere dedotto in astratto.
art. 275 cod. proc. pen. comma 3
Stabilisce presunzioni sintomatiche per le esigenze cautelari; la Corte osserva che tali presunzioni non possono sostituire la valutazione concreta e attuale del pericolo di fuga richiesta per il ripristino della custodia.
art. 407 cod. proc. pen. comma 2 lett. a
Elenca reati rilevanti in materia di collaborazione e associazione; la contestazione di tali reati ha effetti particolari riguardo all'applicazione di certe misure cautelari (cfr. art. 307 comma 1-bis), ma non automatizza il ripristino della custodia carceraria ai sensi dell'art. 307 comma 2 lett. b.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
La modifica normativa richiede che il pericolo di fuga sia non solo concreto ma anche attuale; pertanto la prognosi cautelare deve ancorarsi a elementi vicini nel tempo e alla situazione di vita del soggetto, non a deduzioni astratte.
Massime di principio
- Per ripristinare la custodia cautelare dopo scarcerazione per decorrenza dei termini è necessario provare un pericolo di fuga concreto e attuale; non basta la sola persistenza dell'appartenenza a un'associazione criminale.
- La gravita della pena o la condanna in sé sono elementi sintomatici ma non determinanti: occorre una valutazione prognostica ancorata a elementi personali e recenti (ruolo nell'associazione, legami attuali, disponibilità di mezzi materiali per la fuga, frequentazioni, attività internazionali).
- Fatti risalenti nel tempo o spiegazioni documentate (es. trasferimento per lavoro) possono escludere l'attualità del pericolo di fuga se adeguatamente giustificati e comunicati all'autorità giudiziaria.
- In mancanza di elementi concreti e attuali che indichino l'interesse dell'associazione a favorire la fuga o la concreta capacità dell'imputato di sottrarsi, il giudice del riesame può legittimamente revocare o non disporre la custodia cautelare.
- Le impugnazioni del PM devono proporre elementi specifici e attuali per contestare la valutazione del riesame; censure generiche o prive di dati concreti sono destinate a restare inammissibili o infondate.
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