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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11465/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di evasione. L'unico motivo dedotto riguardava l'omessa esclusione della recidiva: secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel mantenerla. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese in appello, dove era stata valorizzata la presenza di vari e specifici precedenti penali dell'imputato come indice di ingravescente pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva condannato l'imputato per evasione, è rimasta ferma; la censura sulla recidiva è stata ritenuta non meritevole di esame perché reiterava questioni già affrontate con motivazione immune da censure.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    indica il reato oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non si pronuncia sul merito della fattispecie, ma prende atto della condanna già emessa per evasione.

  • recidiva

    la mancata esclusione della recidiva non è stata ritenuta censurabile in cassazione quando la Corte territoriale ha motivato valorizzando precedenti specifici dell'imputato come indice di maggiore pericolosità sociale.

  • Cassa delle ammende

    conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già devolute e specificamente disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
  • La valutazione sulla recidiva è sorretta da motivazione sufficiente quando il giudice di merito richiami precedenti penali specifici dell'imputato e ne desuma un indice di maggiore e progressiva pericolosità sociale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende costituisce conseguenza processuale della decisione.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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