Cassazione Penale, Ordinanza n. 33427/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato avverso un'ordinanza del 10 marzo 2025 emessa dal GIP del Tribunale di Tivoli in funzione di giudice dell'esecuzione. La Corte rileva che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, la quale richiede che il ricorso dell'imputato, e quindi anche del condannato, sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso è stato proposto personalmente e non risulta sottoscritto da difensore abilitato, la Corte ne rileva l'inammissibilità de plano.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso in via de plano per difetto di sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come imposto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. per i ricorsi proposti dopo il 3 agosto 2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non assenti profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, c.p.p.
a pena di inammissibilità
Per il ricorso dell'imputato o del condannato, proposto dopo il 3 agosto 2017, è necessaria la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso personale è inammissibile.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità derivante da tale vizio può essere dichiarata senza formalità, in camera di consiglio, quando il difetto è immediatamente rilevabile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono profili escludenti, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione del ricorso; nel caso concreto la Corte esclude tale evenienza.
legge n. 103 del 2017
Ha introdotto, per i ricorsi successivi al 3 agosto 2017, l'obbligo di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Il ricorso proposto personalmente dalla parte, in assenza della necessaria sottoscrizione del difensore abilitato, è inammissibile in via immediata e può essere dichiarato de plano quando il vizio sia evidente dagli atti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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