Cassazione Penale, Sentenza n. 18695/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha denunciato la erronea applicazione degli artt. 133 e 597, lamentando che la Corte territoriale, pur essendo investita del solo appello dell'imputato, ha escluso le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado dal Tribunale, con conseguente illegittimo peggioramento del trattamento sanzionatorio nei suoi elementi autonomi
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione della pena e ha rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Messina. La motivazione rileva che il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e che la Corte d'appello, pur riducendo la pena complessiva, ha illegittimamente escluso tali attenuanti e incrementato la pena per le aggravanti, violando il divieto di "reformatio in peius" quando l'appello è proposto solo dall'imputato. Pertanto la misura va ricalcolata dal giudice di merito applicando il principio indicato
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Disciplina il riconoscimento e la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; dalla sentenza emerge che le attenuanti riconosciute in primo grado non potevano essere poi escluse in sede d'appello quando l'impugnazione è proposta solo dall'imputato
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso; nel contesto la questione attiene agli effetti dell'appello e alla tutela contro il peggioramento della posizione dell'imputato in caso di appello proposto solo da quest'ultimo
artt. 61, n.1; 577, co.1 n.4; 582; 585 commi 1 e 2 cod. pen.
Norme che individuano i reati e le circostanze riferite alle condanne impugnate; nel giudizio di legittimità la Cassazione si è concentrata sul profilo del trattamento sanzionatorio e sulla corretta applicazione delle attenuanti/aggravanti, più che sulla definizione del fatto
art. 4 L. 110/1975
Richiamato tra le fonti di accusa (reato contestato); la Corte di Cassazione non ha riformato la valutazione di responsabilità sostanziale, limitandosi al profilo sanzionatorio
Giurisprudenza: Sez. V, 25/01/2020, n. 11730 (richiamata)
Principio secondo cui, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, il divieto di "reformatio in peius" impedisce al giudice d'appello di escludere le circostanze attenuanti già applicate in primo grado; il divieto riguarda non solo l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione
Massime di principio
- Se l'appello è proposto solo dall'imputato, il giudice d'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato (divieto di "reformatio in peius"): questo divieto riguarda non solo la pena complessiva ma anche elementi autonomi che la compongono (riconoscimento/esclusione di attenuanti o aggravanti, aumento per recidiva o continuazione).
- Le circostanze attenuanti generiche riconosciute dal giudice di primo grado non possono essere revocate in appello quando il ricorso è esclusiva iniziativa dell'imputato; se ciò accade, la decisione è annullabile limitatamente al trattamento sanzionatorio.
- La Cassazione, in presenza di violazione del divieto di reformatio in peius, può annullare la sentenza solo nella parte relativa alla determinazione della pena e disporre il rinvio per un nuovo esame del trattamento sanzionatorio.
- Nel calcolo della pena il giudice d'appello deve rispettare la valutazione preventiva delle circostanze (equivalenza/elisione tra attenuanti e aggravanti) fatta dal primo giudice, salvo che l'impugnazione coinvolga anche la parte pubblica che possa legittimare un diverso esito.
- In un ricorso similare è utile evidenziare nel motivo l'avvenuto riconoscimento in primo grado delle attenuanti e spiegare perché la loro esclusione in appello comporta un peggioramento vietato, chiedendo l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo esame.
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