Cassazione Penale, Sentenza n. 19347/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conversione in sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ex art. 322-ter c.p.p., di un sequestro probatorio di euro 23.050 disposto nei confronti di Fausto Castaldi, indagato per i reati di cui agli artt. 317, 319, 319‑quater, 320 e 321 c.p. pen. Il Tribunale di Latina, dopo un precedente annullamento dell'ordinanza per carenza di motivazione sul "periculum in mora", confermava la conversione. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione, carenza e contraddittorietà: sosteneva che le decisioni del GUP e del Tribunale si erano limitate a richiamare le istanze del pubblico ministero senza svolgere una disamina autonoma e concreta sulle reali possibilità di soddisfacimento del credito e sull'eventuale dispersione del denaro; prospettava che la Procura avrebbe potuto compiere indagini patrimoniali per verificare la titolarità di beni immobili utili a garantire il credito e che il Tribunale non poteva integrare motivazioni assenti del GUP ma avrebbe dovuto annullare il provvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Pur ricordando che le ordinanze devono motivare anche il "periculum in mora", la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente indicato, nelle pagine 7 e 8 dell'ordinanza impugnata, il pericolo di dispersione del denaro e dei beni; la censura proposta dal ricorrente è stata quindi considerata come un mero vizio di motivazione non idoneo ad integrare i requisiti di ammissibilità del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 322‑ter cod. proc. pen.
Norma richiamata quale titolo della confisca e della conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte dà per sussistente la possibilità di applicazione del provvedimento nei confronti del ricorrente.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato sul tema delle censure proponibili in sede di ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro; la Corte osserva che la motivazione sulla quale si fonda la contestazione rientra nella tipologia di vizi di motivazione non sempre idonei a fondare il ricorso in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione dell'ammenda equitativamente fissata in euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei motivi dedotti e della responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo/probatorio è ammissibile principalmente per violazione di legge o per vizi di motivazione così gravi da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o incomprensibile; contestazioni meramente critiche sulla valutazione delle prove o difetti di argomentazione non raggiungono di norma il requisito di ammissibilità.
- Le ordinanze che dispongono il sequestro devono fornire una motivazione, anche concisa, sul "periculum in mora": il giudice deve indicare le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, con adeguatezza e proporzionalità rispetto alla misura cautelare.
- Non sempre è obbligatorio che la Procura effettui ogni indagine patrimoniale: l'assenza di specifiche investigazioni non equivale automaticamente a carenza motivazionale tale da giustificare la cassazione, purché il giudice abbia indicato ragioni concrete sul rischio di dispersione o sull'inidoneità delle garanzie.
- Se un giudice di rinvio (o un giudice successivo) conferma un provvedimento, è tenuto a fornire una motivazione autonoma e non meramente ripetitiva di quella precedentemente censurata; tuttavia, la Corte di legittimità verifica che l'insieme delle argomentazioni raggiunga il livello minimo di coerenza e completezza richiesto dalle sue precedenti pronunce.
- Nelle impugnazioni contro misure cautelari patrimoniali è prudente documentare in modo concreto, ove possibile, quale effetto abbia avuto la misura sul rischio di dispersione dei beni o sulle garanzie esistenti, e motivare la ragionevolezza di richieste investigative alternative (es. accertamenti immobiliari) per evitare che le critiche restino inammissibili per natura principalmente motivazionale.
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