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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30037/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e meramente ripetitivi rispetto a questioni già vagliate e respinte in appello. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'inammissibilità sia dipesa da assenza di colpa del ricorrente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato. Dal testo emerge che i motivi dedotti erano due: uno attinente al giudizio di responsabilità e l'altro al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva tuttavia che entrambi i motivi erano generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute corrette sul piano giuridico.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per escludere la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo quando il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già dedotte e già specificamente vagliate e disattese dal giudice di merito.
  • La deduzione di motivi meramente riproduttivi, privi di specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata, non soddisfa l'onere di specificità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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