Ordinanza n. 4112/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva deciso sull’impugnazione degli atti applicativi della disciplina sulla procedura di conferma dei magistrati onorari
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la legittimità eurounitaria e costituzionale dell’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, come modificato dall’art. 1, comma 629, della l. n. 234/2021, nella parte in cui stabilisce che la domanda di partecipazione alla procedura di conferma nell’incarico comporta la rinuncia a ogni ulteriore pretesa, di qualsiasi natura, derivante dal precedente rapporto onorario, salvo il diritto all’indennità in caso di mancata conferma. La censura riguarda, in particolare, la rinuncia automatica ai diritti maturati nel periodo anteriore alla conferma, inclusi quelli derivanti dal diritto dell’Unione europea e, dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-253/24, non soltanto il diritto alle ferie retribuite, ma anche le pretese previdenziali, assistenziali e gli altri diritti pregressi. Nel corso del giudizio la questione europea è stata oggetto di rinvio pregiudiziale da parte della Corte d’appello dell’Aquila e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 5, è stata sollevata dalla stessa Sezione del Consiglio di Stato con riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 6, par. 1, CEDU.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito. Dopo una precedente sospensione impropria del giudizio, determinata dalla pendenza della questione pregiudiziale europea, ha preso atto della sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2025 nella causa C-253/24, secondo cui il diritto dell’Unione osta a una normativa che subordini la partecipazione alla procedura di conferma dei magistrati onorari alla rinuncia al diritto alle ferie annuali retribuite maturato nel rapporto precedente. Ha inoltre preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 71/2026, intervenuta dopo il passaggio in decisione, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 5, nella misura in cui collega il superamento della procedura di conferma alla rinuncia ai diritti di derivazione unionale relativi a ferie retribuite, previdenza e assistenza. Poiché tale pronuncia incide direttamente sulla materia del contendere e può determinare la definizione dell’appello, il Collegio ha ritenuto necessario consentire alle parti di depositare deduzioni difensive aggiornate. Il giudizio è stato quindi rinviato all’udienza pubblica del 13 ottobre 2026, con riserva di ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 116/2017
la domanda di partecipazione alla procedura di conferma “comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma”
La disposizione è oggetto delle censure di compatibilità con il diritto dell’Unione e con la Costituzione, nella parte in cui subordina la conferma nell’incarico alla rinuncia generalizzata alle pretese maturate durante il precedente rapporto onorario.
art. 1, comma 629, l. n. 234/2021
Ha modificato l’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, introducendo la disciplina oggetto di scrutinio.
art. 267 TFUE
Costituisce la base del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia relativo alla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione.
art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È stato indicato tra i parametri europei rilevanti per la tutela delle condizioni di lavoro e del diritto alle ferie retribuite.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È stato richiamato quale parametro del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, anche in relazione alla rinuncia preventiva e generalizzata imposta per accedere alla procedura di conferma.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
Tutela il diritto alle ferie annuali retribuite, che non può essere sacrificato dalla normativa nazionale quale condizione per la conferma nell’incarico.
clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
È stata richiamata in relazione al principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato.
clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
La Corte di giustizia l’ha letta congiuntamente alla clausola 4, all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e all’art. 31, par. 2, della Carta, ravvisando l’ostacolo del diritto dell’Unione alla rinuncia ai diritti maturati nel rapporto precedente.
art. 24 Cost.
È stato indicato quale parametro del diritto di difesa, potenzialmente leso dalla rinuncia preventiva e generalizzata imposta dalla disciplina.
art. 111 Cost.
È stato indicato quale parametro del giusto processo e della parità delle parti, potenzialmente compromessi dalla preclusione legislativa delle pretese pregresse.
art. 117, primo comma, Cost.
È stato richiamato in relazione agli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dalla CEDU.
art. 6, par. 1, CEDU
È stato richiamato quale parametro del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo.
art. 295 c.p.c.
È stato utilizzato quale base normativa della sospensione impropria in senso lato del processo in attesa della definizione di una questione pregiudiziale rilevante pendente in altro giudizio.
art. 79, comma 1, c.p.a.
È stato richiamato, con l’art. 295 c.p.c., per disporre la sospensione del giudizio amministrativo.
art. 80, comma 1, c.p.a.
È stato richiamato per la riassunzione del giudizio dopo la definizione della questione pregiudiziale europea.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003
È stato applicato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- È ammissibile la sospensione impropria in senso lato del giudizio amministrativo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 79, comma 1, c.p.a., quando in altro giudizio pende una questione pregiudiziale europea o costituzionale relativa a una norma applicabile anche nella causa sospesa, soprattutto nei contenziosi seriali, in funzione dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo.
- Una normativa nazionale non può subordinare la partecipazione di lavoratori a tempo determinato a una procedura di conferma o stabilizzazione alla rinuncia ai diritti alle ferie annuali retribuite maturati nel precedente rapporto, quando tale rinuncia contrasta con la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, con la clausola 4 del medesimo accordo, con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
- La rinuncia imposta ex lege, quale condizione per accedere a una procedura di conferma nell’incarico, a diritti e pretese maturati nel rapporto precedente può ledere il diritto di difesa, il giusto processo, la parità delle parti e il diritto a un ricorso effettivo, quando determina una preclusione generalizzata delle azioni giudiziarie già esercitate o esercitabili nei confronti della pubblica amministrazione.
- Quando una pronuncia della Corte costituzionale dichiara l’illegittimità della norma applicata nel giudizio e incide direttamente sulle pretese dedotte, il giudice amministrativo deve consentire alle parti di aggiornare le proprie difese prima di decidere definitivamente la controversia.
- In mancanza di un intervento legislativo sui criteri di quantificazione dei diritti di derivazione unionale maturati prima della stabilizzazione, spetta al giudice comune accertare in concreto la sussistenza di un rapporto di lavoro ai sensi del diritto dell’Unione e quantificare il contenuto economico dei diritti alle ferie, all’assistenza e alla previdenza, rispettando la non equiparabilità del trattamento dei magistrati onorari a quello dei magistrati professionali.
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