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Sentenza

Sentenza n. 591/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della Sentenza n. 111 del 2025 del Tribunale di Latina;

Giustizia amministrativa202600084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza civile n. 111 del 2025, quanto al beneficio della carta docente e al pagamento delle spese processuali distratte in favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile n. 111 del 2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 gennaio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero ad attribuire alla docente, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, il beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, nella misura di 1.000 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nonché al pagamento di 300 euro, oltre accessori, a titolo di spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Nel corso del giudizio il Ministero ha adempiuto alla parte relativa alla carta docente, accreditando l'importo nel borsellino elettronico della ricorrente. È rimasta contestata la mancata corresponsione delle spese processuali liquidate in favore del difensore distrattario, per la quale la ricorrente aveva chiesto l'ottemperanza sulla base della diffida del 22 ottobre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente all'obbligo di attribuire alla ricorrente il beneficio della carta docente, poiché l'amministrazione ha dato piena e satisfattiva esecuzione a tale parte della sentenza. Ha invece respinto la domanda di ottemperanza relativa alle spese processuali distratte in favore del difensore. Secondo il giudice, il difensore antistatario è l'unico legittimato a chiedere l'esecuzione del giudicato nella parte concernente le spese liquidate direttamente in suo favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; la parte vittoriosa conserva la legittimazione all'ottemperanza soltanto per le somme dovute direttamente a essa, quali capitale e interessi. Il provvedimento di distrazione determina infatti un rapporto autonomo tra il difensore e la parte soccombente, distinto sia dal rapporto processuale tra le parti sia dal rapporto professionale tra cliente e difensore. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese in favore del difensore attribuisce a quest'ultimo la legittimazione esclusiva a richiedere l'esecuzione della statuizione relativa alle spese processuali.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiamato in relazione alla notificazione della sentenza al Ministero ai fini dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, la parte della sentenza relativa a prestazioni dovute direttamente al ricorrente, per tale parte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta piena soddisfazione dell'interesse azionato.
  • In presenza di una pronuncia di distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il difensore antistatario è l'unico legittimato a promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate direttamente in suo favore.
  • La parte vittoriosa non può estendere la propria domanda di ottemperanza alle spese processuali distratte in favore del difensore, ma conserva la legittimazione a chiedere l'esecuzione delle somme a essa direttamente spettanti, inclusi capitale e interessi.
  • La distrazione delle spese processuali crea un rapporto autonomo tra il difensore distrattario e la parte soccombente, distinto dal rapporto processuale originario tra le parti e dal rapporto di prestazione d'opera professionale tra cliente e difensore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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