Cassazione Civile, Ordinanza n. 22925/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce nel fallimento di una società industriale, nel quale un credito originariamente ammesso in chirografo e poi, solo all'esito di giudizio di rinvio, riconosciuto privilegiato ex art. 37, comma 3, L. n. 317/1991, aveva già subito due riparti parziali non impugnati. Nel 2020 il curatore ha presentato un terzo riparto parziale destinato a pagare solo crediti prededucibili e crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis c.c., negando al credito del Ministero la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili ex art. 2776 c.c. Il Ministero e, in un procedimento sostanzialmente sovrapponibile, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno reclamato ex art. 26 l. fall. sostenendo, in sintesi: 1) che il piano era lesivo perché la tardiva ammissione con privilegio non impediva il recupero della posizione nei riparti successivi; 2) che la tardività non imputabile dell'insinuazione non poteva precludere il soddisfacimento del credito privilegiato; 3) che la disciplina dell'art. 112 l. fall. imponeva di salvaguardare i diritti di prelazione del creditore tardivo, consentendogli di recuperare la quota spettante anche rispetto a riparti già effettuati; 4) che l'art. 2776 c.c. non escludeva la collocazione sussidiaria invocata; 5) che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'effettivo esaurimento della massa mobiliare e sul fatto che, nei riparti precedenti, erano stati pagati crediti di grado inferiore. Il Tribunale di Terni ha rigettato i reclami ritenendo insussistente l'interesse ad impugnare e negando sia la collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c. sia il diritto all'immediato recupero della quota in base all'art. 112 l. fall. I ricorsi per cassazione ripropongono le censure di violazione di legge e omessa pronuncia.
La decisione
La Corte riunisce i ricorsi. Respinge la censura relativa all'art. 2776 c.c., affermando che il privilegio e la collocazione sussidiaria sono istituti a disciplina tipica e non estensibile oltre i casi espressamente previsti, sicché il credito in questione non può essere incluso nel novero dei crediti privilegiati cui l'art. 2776 c.c. attribuisce collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili. Accoglie invece la doglianza fondata sull'art. 112 l. fall., chiarendo che il creditore privilegiato, ancorché tardivamente ammesso, conserva il diritto di soddisfazione integrale sulle somme ancora da ripartire nel primo riparto successivo alla sua ammissione e, se vi sono state distribuzioni pregresse a creditori di grado inferiore sulla massa mobiliare, ha diritto a recuperare la quota già distribuita. Poiché il Tribunale non ha accertato se, nei riparti precedenti, fossero state pagate somme della massa mobiliare a creditori muniti di privilegio postergato rispetto a quello del Ministero, la Corte cassa i decreti impugnati nei limiti della censura accolta e rinvia al Tribunale di Terni in diversa composizione per i necessari accertamenti. Rimane assorbito l'ultimo motivo dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire o a impugnare è ravvisabile quando il provvedimento impugnato incida concretamente sulla posizione del creditore, specie se la graduazione e il recupero della quota nei riparti fallimentari non siano ancora definitivamente accertati.
art. 26 l. fall.
Il reclamo contro il provvedimento del giudice delegato in tema di riparto è ammissibile quando il piano incida sulla soddisfazione del credito insinuato, anche se il riparto non esaurisce l'intera massa.
art. 37, comma 3, L. n. 317/1991
Il credito derivante dall'inadempimento al contributo/finanziamento beneficia del privilegio ivi previsto e tale privilegio è opponibile nel fallimento secondo il suo rango legale.
art. 2776 c.c.
La collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili opera solo per i crediti e i privilegi espressamente contemplati dalla norma; non è consentita un'estensione analogica a privilegi non ricompresi.
art. 112 l. fall.
salvi i diritti di prelazione
Il creditore privilegiato ammesso tardivamente conserva i diritti di prelazione e può partecipare alla ripartizione a partire dal primo riparto successivo alla sua ammissione, recuperando l'eventuale quota già distribuita a creditori di grado inferiore nei riparti precedenti.
art. 2909 c.c.
Il richiamo al giudicato non vale a superare la disciplina speciale del riparto fallimentare e dei diritti di prelazione del creditore tardivo.
art. 2777 c.c.
È richiamato insieme all'ordine dei privilegi per affermare che l'art. 2776 c.c. non altera la graduazione legale se non nei limiti espressamente previsti.
art. 2778 c.c.
È richiamato per il sistema legale delle prelazioni immobiliari e la loro graduazione.
art. 2751-bis c.c.
Serve a individuare i privilegi anteposti a quello vantato dal Ministero nel riparto impugnato.
art. 2753 c.c.
È menzionato per qualificare un privilegio posposto rispetto a quello del Ministero nei riparti precedenti.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su un fatto decisivo allegato in relazione all'esaurimento della massa mobiliare costituisce vizio censurabile, ma nel caso concreto resta assorbita dall'accertamento mancato sulla distribuzione dei riparti precedenti.
Massime di principio
- Il privilegio è un'eccezione alla par condicio creditorum e, in quanto istituto di stretta interpretazione, non può essere applicato analogicamente o esteso oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- La collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili ex art. 2776 c.c. spetta solo ai crediti privilegiati espressamente indicati dalla norma; l'assenza del credito dalla relativa elencazione impedisce di riconoscergli tale beneficio.
- Nel fallimento, il creditore privilegiato ammesso tardivamente conserva i diritti di prelazione e deve essere soddisfatto nel primo riparto successivo alla sua ammissione, con possibilità di recuperare la quota già distribuita a creditori di grado inferiore nei riparti precedenti.
- Per verificare l'effettiva lesività di un piano di riparto nei confronti di un creditore tardivamente ammesso, il giudice deve accertare se nei riparti anteriori siano state distribuite somme della massa mobiliare a creditori di rango postergato rispetto al suo privilegio.
- La tardività dell'insinuazione al passivo non priva il creditore privilegiato della tutela del suo rango; la sanzione per la tardività opera nei limiti previsti dalla legge e non può degradare il privilegio a mero chirografo.
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