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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15652/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate. Caroprese deduce omissione di risposta ai motivi di gravame e censura l'utilizzo di dichiarazioni rese in indagini preliminari (SIT) senza garanzie difensive. Sostiene inoltre che una dichiarazione raccolta successivamente sarebbe rinuncia all'impugnazione. Omorotinwen deduce vizio di motivazione per motivazione per relationem, censura l'uso delle dichiarazioni pre-dibattimentali del testimone El Hassan come riscontro senza garanzie difensive e invoca la violazione del diritto alla tutela linguistica del teste (diritti CEDU). Entrambi deducono questioni di valutazione della prova e regolarità procedurale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto a Caroprese, la Corte ha ritenuto che l'imputato con dichiarazione del 15/11/2021 abbia implicitamente rinunciato all'impugnazione richiedendo il passaggio in giudicato, e che tale volontà prevale sull'atto di impugnazione del difensore ai sensi degli artt. 571 e 570 c.p.p.; pertanto il ricorso è inammissibile. Quanto a Omorotinwen, i motivi sono stati ritenuti inammissibili per aspecificità e per insussistenza: il ricorrente non ha dimostrato l'incidenza che l'eventuale esclusione delle dichiarazioni pre-dibattimentali avrebbe sulla tenuta complessiva della prova (onere richiesto in Cassazione), e molte doglianze attengono a rivalutazioni di merito non consentite in sede di legittimità. Inoltre la questione relativa alla tutela linguistica non era stata devoluta correttamente all'appello. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Abdullah Mohammed, la cui liquidazione è rimessa alla Corte di appello di Reggio Calabria.

Norme richiamate

  • art. 571 cod. proc. pen.

    La volontà dell'imputato prevale su quella del difensore in tema di impugnazioni; una dichiarazione dell'imputato che rinuncia all'impugnazione determina la perdita di efficacia del ricorso proposto dal difensore.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Norma richiamata congiuntamente ad art. 571 per l'effetto di perdita di efficacia dell'impugnazione in presenza di rinuncia dell'imputato.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c) cod. proc. pen.

    Regole sulle ipotesi di inammissibilità dei ricorsi per cassazione e sulle censure consentite. La Corte ha ritenuto inammissibili motivi che non illustrano l'incidenza dell'esclusione di un elemento di prova o che propongono mera rivalutazione di merito.

  • art. 500, comma 2 cod. proc. pen.

    Disciplina sull'utilizzo in dibattimento delle dichiarazioni rese in indagini preliminari; la Corte ammette l'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali come riscontro per contestare una ritrattazione quando esse siano legittimamente utilizzate e idonee a dimostrare l'inattendibilità della deposizione dibattimentale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla motivazione della decisione; i ricorrenti lamentavano motivazione per relationem, ma la Cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate.

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla valutazione della prova testimoniale evocata nei motivi; la Corte ha richiamato limiti alla riesamina del merito probatorio in sede di legittimità.

  • artt. 348 e 351 cod. proc. pen. in relazione all'art. 143 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate in relazione alla tutela del teste e alla regolarità dell'escussione; la Corte ha osservato che la questione della tutela linguistica non era stata portata in appello e quindi non poteva essere dedotta in Cassazione.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 5 par. 2 e art. 6 par. 3 lett. a) ed e))

    Rammentata la tutela dei diritti del testimone/accusato (diritto a un'adeguata informazione e assistenza linguistica). La Corte ha però rilevato che la questione non era stata tempestivamente e specificamente impugnata in appello.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. (liquidazione spese)

    Norme riguardanti la liquidazione delle spese processuali a carico degli imputati e la pronuncia di condanna generica in Cassazione con successiva liquidazione da parte del giudice del rinvio o di quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa dell'imputato che rinuncia all'impugnazione prevale sull'atto formale del difensore e rende il ricorso del difensore inammissibile.
  • In Cassazione le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio sono, di norma, inammissibili: occorre dedurre questioni di diritto precise o dimostrare l'incidenza decisiva dell'eventuale esclusione di singoli elementi di prova sulla tenuta complessiva della decisione.
  • Le dichiarazioni rese in indagini preliminari possono essere utilizzate in dibattimento per contestare una ritrattazione del teste se tali dichiarazioni sono state raccolte legittimamente e risultano idonee a dimostrare l'inattendibilità della deposizione dibattimentale.
  • Le questioni processuali o di diritto che non sono state specificamente dedotte in appello risultano precluse in sede di legittimità; è quindi essenziale devolvere espressamente i punti di censura al giudice d'appello.
  • Le doglianze relative alla mancata tutela linguistica del teste devono essere sollevate tempestivamente nelle fasi processuali opportune (al più tardi in appello) per non essere considerate inammissibili in Cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare i ricorrenti alle spese e comminare somme a titolo di Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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