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Sentenza

Sentenza n. 511/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 255 del 2017: - della nota prot. n. 57854 datata 20/10/2016 del Dirigente del Dipartimento Riqualificazione Urbana del Comune di Gaeta (pervenuta il 20/01/2017), con la quale è stata respinta (rectius: denegata) l'istanza di condono edilizio ex l. n. 326/2003 e l.reg. Lazio n. 12/2004, assunta dal Comune di Gaeta al prot. n. 552 del 08/01/2004 (pratica n. 4/b), relativa a lavori di manutenzione e trasformazione di preesistenti manufatti siti in Gaeta, loc. Il Colle, Via del Colle s.n.c., distinti in catasto al fg. 31, part. 1111 sub 2 e 3; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compresa, ove occorrer possa, la nota prot. n. 37385 datata 13/07/2016 del Comune di Gaeta; quanto al ricorso n. 262 del 2017: - della nota prot. n. 57855 datata 20/10/2016 del Dirigente del Dipartimento Riqualificazione Urbana del Comune di Gaeta (pervenuta il 20/01/2017), con la quale è stata respinta (rectius: denegata) l'istanza di condono edilizio ex l. n. 326/2003 e l.reg. Lazio n. 12/2004, assunta dal Comune di Gaeta al prot. n. 18809 del 10/05/2004 (pratica n. 100/b), relativa ad un modesto manufatto destinato a civile abitazione, con adiacente porticato e pertinente locale deposito, sito in Gaeta, loc. Il Colle, Via del Colle s.n.c., distinto in catasto al fg. 23, part.lle 373 e 376; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compresa, ove occorrer possa, la nota prot. n. 37383 datata 13/07/2016 del Comune di Gaeta.

Giustizia amministrativa201700262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dinieghi di condono edilizio relativi a due interventi abusivi qualificati come opere di tipologia 1, realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato due dinieghi comunali di condono edilizio adottati ai sensi del terzo condono, relativo a interventi abusivi consistenti nella trasformazione e realizzazione di manufatti destinati a civile abitazione, con porticato e locale deposito. Gli immobili ricadevano in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico ed erano stati qualificati come opere di tipologia 1, cioè opere realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici. I ricorsi deducevano: l’assenza di un vincolo di inedificabilità assoluta e la necessità di acquisire i pareri delle autorità competenti; l’incompetenza del Comune a esprimere valutazioni paesaggistiche e idrogeologiche; la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in considerazione dell’urbanizzazione dell’area e della pretesa modesta incidenza degli interventi; l’erronea applicazione dell’art. 3 della legge regionale Lazio n. 12/2004, poiché il vincolo idrogeologico non sarebbe incluso tra quelli ostativi indicati dalla norma; il difetto di istruttoria e motivazione quanto alla difformità urbanistica; l’errore nei presupposti circa la legittimità dei fabbricati preesistenti e la mancata contestazione di tale profilo nella comunicazione di avvio del procedimento. È stata inoltre sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003 e dell’art. 3 della legge regionale Lazio n. 12/2004, in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 Cost.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e li ha rigettati. Ha respinto anzitutto la censura di incompetenza, ritenendo che il Comune, quale autorità competente a definire le domande di condono, non avesse esercitato competenze paesaggistiche o idrogeologiche riservate ad altre amministrazioni, ma si fosse limitato ad accertare la mancanza dei presupposti legali per la sanatoria. Il giudice ha qualificato i dinieghi come atti vincolati e plurimotivati. La ragione assorbente è stata individuata nella non condonabilità, ai sensi del combinato disposto della disciplina nazionale e regionale, degli abusi di tipologia 1 realizzati in area vincolata. Nel regime del terzo condono, agli abusi commessi in area sottoposta a vincolo sono ammessi soltanto gli interventi minori o formali indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, purché ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla legge; sono invece esclusi gli abusi maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3, anche quando il vincolo sia relativo e anche quando l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici. Sono state quindi ritenute irrilevanti sia l’asserita urbanizzazione dell’area sia l’assenza di un vincolo di inedificabilità assoluta. Il TAR ha inoltre escluso che l’art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale Lazio n. 12/2004 circoscriva le preclusioni ai soli vincoli espressamente elencati, poiché la disposizione fa salva la disciplina dell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003. La censura relativa alla legittimità dei fabbricati preesistenti è stata ritenuta non necessaria da esaminare, poiché l’autonoma ragione della non condonabilità era sufficiente a sostenere i dinieghi. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ritenuto legittimo il regime più restrittivo del terzo condono, volto alla tutela dei valori paesaggistici, ambientali e idrogeologici. La società è stata condannata al pagamento di complessivi euro 3.000,00, oltre oneri di legge, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003

    La disciplina del terzo condono esclude dalla sanatoria, in area vincolata, gli abusi maggiori di tipologia 1, 2 e 3; consente invece, a determinate condizioni, soltanto gli interventi minori o formali indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1.

  • art. 32, comma 32, d.l. n. 269/2003

    Individua la competenza dell’amministrazione comunale alla definizione delle domande di condono edilizio.

  • art. 3, comma 1, lettera b), l.r. Lazio n. 12/2004

    “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985”

    La disposizione regionale fa salva la disciplina statale del terzo condono e le relative preclusioni, potendo inoltre introdurre un regime regionale più restrittivo.

  • art. 35 l. n. 47/1985

    È richiamato quale fondamento della competenza comunale alla definizione delle domande di condono.

  • art. 32 l. n. 47/1985

    È richiamato dalla disciplina regionale quale normativa statale fatta salva in materia di condono e vincoli.

  • art. 33 l. n. 47/1985

    È richiamato dalla disciplina regionale tra le disposizioni statali fatte salve.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione del giudizio nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive di tipologia 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico o idrogeologico, non sono suscettibili di sanatoria, anche se il vincolo è relativo, anche se l’opera è stata realizzata prima dell’imposizione del vincolo e anche se l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici.
  • In presenza di una preclusione legale alla condonabilità dell’abuso, il diniego comunale ha natura vincolata: il Comune non esercita competenze paesaggistiche o idrogeologiche riservate ad altre amministrazioni, ma accerta l’insussistenza dei presupposti normativi per il condono.
  • La circostanza che l’area sia urbanizzata o già interessata da altre costruzioni non supera la preclusione normativa alla sanatoria degli abusi maggiori realizzati in area vincolata.
  • L’art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale Lazio n. 12/2004, facendo salva la disciplina dell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003, non consente di escludere le preclusioni derivanti dalla normativa statale sul terzo condono sulla base del fatto che il vincolo concreto non rientri tra quelli specificamente elencati dalla disposizione regionale.
  • Quando un provvedimento di diniego di condono è sorretto da più motivazioni autonome, è sufficiente la legittimità di una sola di esse per confermare l’atto; le ulteriori censure relative alle altre ragioni ostative possono essere assorbite.
  • La scelta legislativa di assoggettare il terzo condono a limiti più rigorosi per gli abusi realizzati in aree vincolate non è manifestamente irragionevole, poiché è funzionale alla tutela di valori costituzionali quali il paesaggio, l’ambiente e l’assetto idrogeologico.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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