Cassazione Penale, Sentenza n. 29805/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato dal Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, per una rapina e per un delitto di evasione/elusione della custodia. Il giudice di merito aveva riconosciuto l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e l'equivalenza della recidiva aggravata, applicando la continuazione e la riduzione per il rito. Il Procuratore generale ha proposto ricorso deducendo violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 4, c.p. e all'art. 442 c.p.p., sostenendo che, in presenza di recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p., l'aumento per la continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena base, anche quando la recidiva sia stata ritenuta equivalente alle attenuanti; inoltre ha censurato il calcolo della riduzione per il rito abbreviato, operata in misura non corretta. La difesa ha chiesto il rigetto del primo motivo e, in subordine, ha prospettato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, c.p.; ha invece aderito al secondo motivo, sollecitando la rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale. Richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite, ha affermato che il limite minimo di aumento di pena pari ad un terzo per il reato continuato opera anche quando la recidiva reiterata sia stata bilanciata in equivalenza con le attenuanti. Ha quindi rilevato che il giudice di merito aveva applicato un aumento inferiore al minimo legale e, conseguentemente, aveva errato anche nel computo della riduzione di un terzo per il giudizio abbreviato. La sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la pena è stata rideterminata in anni uno, mesi undici e giorni ventuno di reclusione ed euro 533,00 di multa.
Norme richiamate
art. 81, comma 4, c.p.
limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo
Nel reato continuato, nei confronti del soggetto a cui sia stata applicata la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., l'aumento per ciascun reato satellite non può scendere sotto il terzo della pena stabilita per il reato più grave, anche se la recidiva è stata ritenuta equivalente alle attenuanti.
art. 99, comma 4, c.p.
La recidiva reiterata specifica è il presupposto che attiva il regime aggravato dell'aumento minimo ex art. 81, comma 4, c.p.
art. 442 c.p.p.
La riduzione per il rito abbreviato va calcolata correttamente sulla pena base già rideterminata secondo legge; un errore nel calcolo iniziale si riflette sulla misura finale della pena.
art. 620, lett. l), c.p.p.
La Corte ha proceduto direttamente alla rideterminazione della pena, senza rinvio, sulla base delle statuizioni di merito.
art. 62 n. 4 c.p.
È stata riconosciuta l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
art. 61 n. 2 c.p.
È stata contestata e ritenuta un'aggravante oggetto di bilanciamento con le attenuanti.
art. 627 c.p.
Non emerge dal testo in modo espresso; non inserita.
art. 628 c.p.
Norma incriminatrice del delitto di rapina contestato all'imputato.
art. 387-bis c.p.
Norma incriminatrice del secondo delitto contestato all'imputato, relativo alla violazione/elusione di un provvedimento cautelare.
Massime di principio
- Nel reato continuato, quando all'imputato sia stata applicata la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, c.p., l'aumento di pena per i reati satellite non può essere inferiore ad un terzo della pena del reato più grave, e tale limite opera anche se la recidiva è bilanciata in equivalenza con le attenuanti.
- L'art. 81, comma 4, c.p. presuppone una valutazione giudiziale positiva della concreta idoneità della recidiva reiterata ad aggravare il trattamento sanzionatorio; il sistema non è irragionevole perché collega l'aggravamento alla maggiore pericolosità desumibile dalla reiterazione criminosa.
- In caso di erronea determinazione della pena-base o dell'aumento per continuazione, il vizio si riflette anche sul successivo calcolo della riduzione per il rito abbreviato, che deve essere applicata sulla pena correttamente determinata.
- Quando l'errore riguarda solo il trattamento sanzionatorio e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29594/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29595/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29596/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29597/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29598/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2026 del 05/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →