Sentenza n. 2544/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione prima, -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da una leucemia ritenuta cagionata dall’esposizione a rischi ambientali e operativi durante missioni internazionali ed esercitazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in primo grado in euro 3.000.000, deducendo che la leucemia a cellule capellute diagnosticata nel 2009 fosse stata causata dall’esposizione all’uranio impoverito, ad altri agenti inquinanti o patogeni, ad alimenti contaminati e a condizioni di stress durante missioni internazionali, nonché da vaccinazioni somministrate senza il rispetto dei protocolli sanitari. Ha invocato la responsabilità del Ministero ai sensi degli artt. 2087 e, in subordine, 2050 c.c., oltre agli artt. 2043 c.c., 40, comma 2, c.p. e 32 Cost. Il TAR aveva respinto la domanda ritenendo non provato il nesso causale. In appello è stata dedotta l’erroneità della sentenza, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione dell’art. 115 c.p.c., delle disposizioni sull’equo indennizzo e sulle vittime del dovere, nonché l’eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, manifesta ingiustizia e sviamento. L’appellante ha sostenuto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dello status di equiparato a vittima del dovere costituisse confessione stragiudiziale dell’amministrazione, che il Ministero non avesse dimostrato l’adozione di misure di sicurezza idonee e che la presenza di nanoparticelle nell’organismo confermasse la concretizzazione del rischio tipizzato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo la domanda risarcitoria. Ha chiarito che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di natura contrattuale e non oggettiva. Il lavoratore deve allegare e provare il danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale; il datore può liberarsi dimostrando l’impossibilità non imputabile dell’inadempimento e l’adozione di tutte le misure imposte dalla legge, dalla prudenza, dalla diligenza, dalla perizia e dalle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili. Diversamente dal regime dell’equo indennizzo e delle provvidenze per le vittime del dovere, nell’azione risarcitoria non opera una presunzione favorevole quanto alla genesi lavorativa della patologia: il lavoratore deve provare il nesso secondo il criterio del più probabile che non. È tuttavia sufficiente che il servizio costituisca una concausa, purché non intervenga una causa sopravvenuta autonoma e sufficiente. Nel caso concreto, il Collegio ha valorizzato il parere motivato del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva riconosciuto il nesso eziologico tra l’infermità e l’attività di servizio sulla base di una valutazione concreta e non meramente presuntiva. Tale valutazione non risultava smentita da elementi idonei a prospettare una diversa genesi della patologia. Sono stati quindi ritenuti provati il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso causale. Il Ministero, inoltre, non ha fornito la prova dell’adozione di misure idonee a evitare la contaminazione nell’ambiente nocivo. Il Ministero è stato condannato a formulare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, una proposta di liquidazione ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. Il danno non patrimoniale dovrà essere liquidato mediante le Tabelle di Milano aggiornate, considerando l’età del militare alla data di stabilizzazione della malattia, individuata nella diagnosi del 16 novembre 2009, e il grado di invalidità permanente riconosciuto dalla commissione medica. Non è stata riconosciuta alcuna personalizzazione ulteriore, non essendo state provate conseguenze anomale e peculiari. Dall’importo dovranno essere detratti l’equo indennizzo e la speciale elargizione, mentre gli assegni vitalizi e lo speciale assegno vitalizio rimangono cumulabili con il risarcimento, avendo diversa natura e finalità. È stata esclusa la voce di danno patrimoniale futuro per perdita delle prospettive reddituali, non provata nell’esistenza e nell’entità. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
Fondamento della responsabilità contrattuale del datore di lavoro per la violazione dell’obbligo di sicurezza; la responsabilità non è oggettiva e richiede l’accertamento della violazione di obblighi di comportamento.
art. 1218 c.c.
Nella responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., il lavoratore deve provare danno, nocività dell’ambiente e nesso causale; il datore deve dimostrare la causa non imputabile e l’adempimento dell’obbligo di sicurezza.
art. 2050 c.c.
Invocato in via subordinata dall’appellante per la responsabilità da attività pericolosa; la decisione fonda l’accoglimento sulla responsabilità ex art. 2087 c.c.
art. 2043 c.c.
Richiamato dall’appellante quale fondamento della responsabilità aquiliana, ma non utilizzato quale principale titolo della decisione, che individua nella responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. il fondamento dell’obbligo risarcitorio.
art. 41 c.p.
Il principio di equivalenza delle cause è applicabile anche in ambito amministrativo e civile: il fatto di servizio è sufficiente quale concausa della malattia, salvo l’intervento di una causa sopravvenuta autonoma e sufficiente.
art. 1223 c.c.
conseguenza immediata e diretta
Limita il risarcimento ai pregiudizi causalmente riconducibili al fatto dannoso e fonda il divieto di cumulo con provvidenze aventi la medesima finalità compensativa.
art. 30, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice, in assenza di opposizione delle parti, di stabilire i criteri ai quali l’amministrazione deve attenersi per proporre il pagamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio.
art. 34, comma 4, c.p.a.
La sentenza ordina al Ministero di formulare una proposta di liquidazione del danno secondo i criteri stabiliti dal giudice.
art. 603 d.lgs. 66/2010
Richiamato insieme alla disciplina dell’equo indennizzo e delle vittime del dovere per distinguere il relativo regime presuntivo da quello applicabile all’azione risarcitoria.
artt. 1078 e ss. d.P.R. 90/2010
in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio
Nel regime delle provvidenze per le vittime del dovere, il lavoratore che dimostri il servizio tipizzato e le particolari condizioni ambientali o operative beneficia di una presunzione, superabile dall’amministrazione con la prova di una specifica genesi extralavorativa.
d.P.R. 461/2001
Richiamato per distinguere il procedimento di riconoscimento dell’equo indennizzo dal giudizio risarcitorio.
art. 2 l. 407/1998
Fonte dell’assegno vitalizio, ritenuto cumulabile con il risarcimento del danno non patrimoniale perché destinato a compensare un pregiudizio patrimoniale diverso.
art. 5, comma 3, l. 206/2004
Fonte dello speciale assegno vitalizio, anch’esso ritenuto cumulabile con il risarcimento del danno non patrimoniale per la diversa natura e finalità.
art. 32 Cost.
Richiamato dall’appellante a tutela del diritto alla salute.
Massime di principio
- Nell’azione risarcitoria proposta dal lavoratore per una patologia asseritamente derivante dall’ambiente di lavoro, la responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. è contrattuale ma non oggettiva: il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso causale, mentre il datore deve dimostrare la causa non imputabile e l’adozione delle misure di sicurezza esigibili secondo legge, prudenza, diligenza, perizia e conoscenze tecnico-scientifiche disponibili.
- Il nesso causale nell’azione risarcitoria per danno alla salute si accerta secondo il criterio del più probabile che non. In applicazione del principio di equivalenza delle cause, il fatto di servizio è sufficiente se costituisce una concausa della patologia, salvo che una causa sopravvenuta, autonoma e sufficiente abbia da sola determinato l’evento.
- La presunzione favorevole prevista per il riconoscimento dell’equo indennizzo e delle provvidenze spettanti alle vittime del dovere non si trasferisce automaticamente nell’azione risarcitoria. Tuttavia, il giudice può valorizzare, quale elemento probatorio, un motivato riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio, soprattutto quando esso deriva da una valutazione tecnica concreta e non sia smentito da elementi che rendano plausibile una diversa eziologia.
- La mancata dimostrazione, da parte dell’amministrazione-datore di lavoro, dell’adozione di misure idonee a prevenire il danno nell’ambiente lavorativo nocivo consente di ritenere integrata la violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., una volta provati dal lavoratore danno, nocività e nesso causale.
- Nel risarcimento del danno alla persona, l’equo indennizzo e la speciale elargizione percepiti per il medesimo fatto generatore devono essere detratti in applicazione della compensatio lucri cum damno; gli assegni vitalizi e lo speciale assegno vitalizio restano invece cumulabili quando siano diretti a compensare un pregiudizio patrimoniale diverso dal danno non patrimoniale alla salute.
- Per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da una patologia stabilizzata possono essere utilizzate le Tabelle di Milano aggiornate, considerando l’età dell’interessato al momento della stabilizzazione e il grado di invalidità permanente; la personalizzazione richiede la prova di conseguenze dannose anomale e peculiari, ulteriori rispetto a quelle normalmente connesse alla medesima invalidità.
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