Cassazione Penale, Ordinanza n. 13457/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato, su richiesta delle parti, la pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. per reati in materia di stupefacenti e di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. Il ricorso si fondava su un unico motivo, descritto dalla Corte come generica censura della carenza di motivazione della sentenza e, in sostanza, come deduzione della mancata verifica delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In altre parole, il ricorrente contestava che il giudice avesse omesso il controllo sull'eventuale evidenza di una causa di proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura. Ha rilevato che, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena è inammissibile quando si deduca la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione solo per le violazioni di legge tassativamente previste. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato quale base del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate
art. 129 c.p.p.
evoca il dovere del giudice di verificare l'eventuale ricorrenza di cause di proscioglimento immediato
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice relativa a reati in materia di stupefacenti contestata nel procedimento
art. 586-bis, comma 7, c.p.
norma incriminatrice contestata nel procedimento, richiamata come uno dei titoli di reato oggetto del patteggiamento
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, la sentenza applicativa della pena è impugnabile per cassazione solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché non è deducibile, come autonomo motivo, la mera omissione della verifica dell'insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.
- La censura che si risolva in una generica contestazione della motivazione o nella richiesta di un diverso apprezzamento sulla possibile assoluzione non rientra nei motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni di esonero, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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