Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13457/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato, su richiesta delle parti, la pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. per reati in materia di stupefacenti e di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. Il ricorso si fondava su un unico motivo, descritto dalla Corte come generica censura della carenza di motivazione della sentenza e, in sostanza, come deduzione della mancata verifica delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In altre parole, il ricorrente contestava che il giudice avesse omesso il controllo sull'eventuale evidenza di una causa di proscioglimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura. Ha rilevato che, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena è inammissibile quando si deduca la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione solo per le violazioni di legge tassativamente previste. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate

  • art. 129 c.p.p.

    evoca il dovere del giudice di verificare l'eventuale ricorrenza di cause di proscioglimento immediato

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice relativa a reati in materia di stupefacenti contestata nel procedimento

  • art. 586-bis, comma 7, c.p.

    norma incriminatrice contestata nel procedimento, richiamata come uno dei titoli di reato oggetto del patteggiamento

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento, la sentenza applicativa della pena è impugnabile per cassazione solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché non è deducibile, come autonomo motivo, la mera omissione della verifica dell'insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.
  • La censura che si risolva in una generica contestazione della motivazione o nella richiesta di un diverso apprezzamento sulla possibile assoluzione non rientra nei motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni di esonero, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.