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Sentenza

Sentenza del 09/10/2015 n. 20276 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente per maggior reddito IRPEF, ritenuto derivante dalla partecipazione alla società. L'Ufficio sosteneva che il giudizio fosse nullo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci, richiamando il principio del litisconsorzio necessario affermato dalle Sezioni Unite per gli accertamenti riguardanti società di persone e soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha precisato che il litisconsorzio necessario tra società e soci riguarda le società di persone, per le quali il reddito è imputato automaticamente ai soci in proporzione alla partecipazione, indipendentemente dalla percezione. Tale principio non si applica alle società di capitali, come la S.r.l.: in questo caso il reddito della società e quello del socio costituiscono oggetto di rapporti pregiudiziali ma distinti, eventualmente coordinabili mediante la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché il contribuente non si è costituito.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111, comma 2

    Richiamato dall'Agenzia delle entrate in relazione alle garanzie del giusto processo e del contraddittorio; la Corte non ha ravvisato una violazione derivante dalla mancata partecipazione della società e degli altri soci.

  • Codice di procedura civile, art. 101

    Richiamato in tema di contraddittorio processuale; non imponeva, nel caso di società di capitali, la partecipazione necessaria della società e degli altri soci al giudizio sul reddito personale del socio.

  • Codice di procedura civile, art. 295

    Prevede la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla soluzione di una controversia pregiudiziale. Secondo la Corte, è lo strumento applicabile nei rapporti tra giudizio sul reddito della società di capitali e giudizio sul reddito del socio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59

    Disciplinano il litisconsorzio e l'integrazione del contraddittorio nel processo tributario. Nel caso concreto non ne derivava la necessità, poiché la controversia riguardava una società di capitali e non una società di persone.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, TUIR

    Stabilisce il regime di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione e indipendentemente dalla percezione. La Corte ha escluso che tale automatismo valga per le società di capitali.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40

    È richiamato con riferimento all'unitarietà dell'accertamento relativo alle società di persone e ai loro soci, che giustifica il litisconsorzio necessario. Tale presupposto non ricorre nello stesso modo per le società di capitali.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 14815 del 2008

    Ha affermato il litisconsorzio necessario originario tra società di persone e soci nei giudizi fondati su un accertamento unitario del reddito sociale e dei redditi dei soci. La Corte precisa che il principio non è estensibile alle società di capitali.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, l'accertamento del reddito sociale e quello dei soci sono normalmente inscindibili: occorre garantire il contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci, mediante integrazione del contraddittorio o riunione dei giudizi quando possibile.
  • Nelle società di capitali, il reddito della società non viene automaticamente imputato ai soci ai sensi dell'art. 5 TUIR. L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche mediante presunzioni valide, l'effettiva distribuzione o percezione degli utili da parte del socio.
  • Per le società di capitali, il giudizio sul reddito della società e quello sul reddito personale del socio sono collegati da un rapporto di pregiudizialità, ma non richiedono necessariamente la partecipazione della società e degli altri soci allo stesso processo.
  • Quando la decisione sul reddito del socio dipende dall'esito dell'accertamento nei confronti della società di capitali, il rimedio processuale ordinario è la sospensione necessaria del giudizio, non l'integrazione obbligatoria del contraddittorio.
  • La mancata integrazione del contraddittorio non determina automaticamente la nullità della sentenza: occorre verificare la natura della società e il regime fiscale applicabile.

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