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Sentenza

Sentenza n. 98/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di non superamento da parte del ricorrente della prova scritta relativa all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per gestore dell'attività di trasporto su strada di merci per conto terzi nel settore dei trasporti nazionali e internazionali, conosciuto in data 22/05/2025 quando il risultato è pubblicato nell’apposito sito della Provincia di Reggio Emilia; - del bando pubblicato in data 10/01/2025 indetto dalla Provincia di Reggio Emilia – Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio per il conseguimento dell’idoneità professionale a gestore dell’attività di trasportatore su strada di merci per conto di terzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; - del verbale n. 35/2025 della Commissione giudicatrice e dei relativi allegati; - del decreto dirigenziale n. 79 datato 08/07/2013; - di ogni altro atto connesso, consequenziale o comunque collegato, anche ove allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito di non idoneità all'esame, verbale della commissione giudicatrice, bando d'esame e decreto ministeriale presupposto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a esame)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere conseguito 35 punti nella prima prova e 23 punti nella seconda, è stato dichiarato non idoneo poiché il punteggio complessivo era inferiore a 60 punti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, nonché il difetto di motivazione, sostenendo che la commissione non avesse previamente approvato criteri e griglie di valutazione idonei a rendere comprensibile il voto numerico e il giudizio di non idoneità. Con il secondo motivo ha contestato, per eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità e per violazione dell'art. 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011 n. 291, la previsione del bando secondo cui, pur essendo richiesti almeno 30 punti nella prima prova e almeno 16 nella seconda, l'esame si considera superato soltanto con un punteggio complessivo di almeno 60 punti. La Provincia ha eccepito l'inammissibilità del secondo motivo per omessa notifica del ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, autore del decreto ministeriale presupposto.

La decisione

Il Tribunale ha respinto l'eccezione di inammissibilità riferita all'intero ricorso, ma l'ha accolta con riguardo al secondo motivo. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: il voto numerico o il giudizio sintetico può costituire motivazione sufficiente nelle procedure selettive soltanto se la commissione, o la lex specialis, ha previamente fissato criteri di massima sufficientemente specifici e una scala di valutazione idonea a consentire il controllo della coerenza del giudizio. Nel caso concreto non risultava predeterminato alcun parametro valutativo né nel bando né negli atti della commissione; pertanto l'attribuzione dei punteggi e il giudizio di non idoneità non erano adeguatamente motivati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la regola dei 60 punti complessivi riproduceva integralmente l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 79/2013, atto presupposto non notificato al Ministero competente. Il giudice non può disapplicare incidentalmente un atto amministrativo non normativo, né può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un'amministrazione non evocata, poiché l'art. 49 c.p.a. consente tale integrazione soltanto nei confronti dei controinteressati. Il ricorso è stato quindi accolto in parte, con annullamento dell'esito dell'esame e del verbale nella parte relativa alla non idoneità, e con ordine alla Provincia di nominare una nuova commissione, predeterminare idonei criteri valutativi e sottoporre nuovamente il candidato alle prove secondo il bando. Le spese sono state compensate, con rifusione al ricorrente del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 97 Cost.

    I principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza richiedono che le valutazioni nelle procedure selettive siano sorrette da criteri previamente conoscibili e verificabili.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    L'azione amministrativa deve rispettare trasparenza e obbligo di motivazione; nella fattispecie tali esigenze non risultavano soddisfatte dalla sola attribuzione numerica priva di criteri predeterminati.

  • art. 6, comma 2, decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79/2013

    La prova di esame si considera superata qualora il candidato ottenga almeno sessanta punti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni minime: si siano ottenuti almeno trenta punti nelle risposte ai quesiti e almeno sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico

    La previsione del punteggio complessivo minimo di 60 punti, oltre alle soglie minime delle singole prove, è stata ritenuta contenuta nell'atto ministeriale presupposto e non è stata esaminata nel merito per omessa notifica del ricorso al Ministero.

  • art. 49 c.p.a.

    L'integrazione del contraddittorio può essere disposta nei confronti dei controinteressati, non per sanare l'omessa evocazione in giudizio dell'amministrazione titolare dell'atto presupposto impugnato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il Tribunale ha definito la controversia nel merito in tempi solleciti, ritenendo adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive, il voto numerico o il giudizio sintetico può valere come motivazione sufficiente soltanto quando siano stati previamente predeterminati criteri di valutazione sufficientemente analitici e una scala valutativa idonea a rendere comprensibile il rapporto tra criteri e punteggio attribuito.
  • La predeterminazione dei criteri di valutazione nelle procedure selettive assolve una funzione essenziale di trasparenza, imparzialità e verificabilità ex post dell'operato della commissione; in sua assenza, l'attribuzione del solo punteggio numerico o del giudizio di non idoneità è illegittima per difetto di motivazione.
  • Quando si chiede l'annullamento di un atto applicativo per invalidità derivata da un atto amministrativo presupposto non avente natura normativa, è necessario impugnare ritualmente anche l'atto presupposto e notificare il ricorso all'amministrazione che lo ha adottato; il giudice amministrativo non può disapplicarlo incidentalmente.
  • L'integrazione del contraddittorio prevista dall'art. 49 c.p.a. riguarda i controinteressati e non può essere utilizzata per rimediare all'omessa notifica del ricorso all'amministrazione titolare dell'atto presupposto impugnato.
  • L'annullamento di una valutazione selettiva viziata dall'assenza di criteri predeterminati comporta la riedizione della prova davanti a una commissione in nuova composizione, previa fissazione di criteri valutativi idonei.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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