Sentenza n. 276/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 250/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 971/2023, pubblicata in data 09.04.2024, notificata il 15.04.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato a corrispondere alla ricorrente l’importo di € 1.396,80, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.396,80, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui il Ministero era stato condannato a corrisponderle € 1.396,80, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza era stata notificata al Ministero tramite PEC presso il domicilio reale, in copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato all'Amministrazione, era stato prodotto in copia conforme senza necessità di spedizione in forma esecutiva e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, il Collegio gli ha ordinato di pagare alla ricorrente le somme liquidate dal giudice civile, oltre agli interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, anch'egli tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla segnalazione della ricorrente. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti, rilevando la natura seriale dell'inottemperanza ministeriale relativa al pagamento della retribuzione professionale docenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
Consente l'attestazione di conformità della sentenza all'originale; nel caso esaminato il titolo è stato ritenuto validamente notificato senza necessità della spedizione in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro della disciplina dell'attestazione di conformità del titolo giudiziale.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, con decorrenza dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha riconosciuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento delle somme dovute quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato regolarmente notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
- A decorrere dal 28 febbraio 2023, per l'attivazione dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione non è necessaria la spedizione del titolo giudiziale in forma esecutiva, essendo sufficiente la produzione della sentenza attestata conforme all'originale e regolarmente notificata.
- In caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione all'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine e attribuendogli il potere di adottare tutti gli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita, senza autonoma liquidazione a carico delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →