Sentenza n. 14927/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio definitivo di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché graduatoria finale che non contempla il candidato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti attitudinali lo ha dichiarato inidoneo, con riferimento alle aree comportamentale e dell’assunzione di ruolo, e lo ha escluso dal concorso. Ha dedotto, in primo luogo, che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valorizzato la precedente esperienza prestata nell’Esercito, durante la quale non erano emerse criticità e gli era stato conferito un elogio. Ha inoltre denunciato l’apparenza, stereotipia e apoditticità della motivazione, sostenendo che il verbale non individuasse le specifiche inclinazioni caratteriali ostative, utilizzasse formule dubitative e ipotetiche e non si fondasse su parametri oggettivi e verificabili. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale di merito, deducendone l’illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti di inidoneità e di esclusione. Ha chiesto anche il risarcimento in forma specifica, mediante rinnovazione della procedura attitudinale e successivo inserimento in graduatoria, nonché, in subordine, il risarcimento per perdita di chance.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha qualificato il giudizio di inidoneità attitudinale come espressione di ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, sviamento logico o errore su elementi di fatto, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Ha rilevato che la procedura era articolata nella somministrazione e correzione di test, nell’esame del raccoglitore delle prove, nel colloquio collegiale e nella formulazione del giudizio definitivo da parte di una Commissione composta da professionalità diverse. Le criticità emerse dai test e dal questionario informativo erano state sottoposte al vaglio collegiale e avevano trovato conferma nel colloquio, con verbalizzazione degli elementi rilevanti. La motivazione è stata ritenuta chiara, intelligibile e adeguata, senza contraddizioni tra i giudizi dei componenti, tra il giudizio finale e le risultanze dei test, né carenze istruttorie macroscopiche. Il Collegio ha inoltre applicato il principio di attualità, secondo cui l’idoneità deve essere valutata sulla performance del candidato nella specifica procedura e nel momento concreto degli accertamenti; sono quindi irrilevanti sia il superamento di prove attitudinali in precedenti concorsi sia i precedenti positivi maturati nell’Esercito. L’impugnazione della graduatoria è stata respinta per illegittimità derivata, essendo infondato il ricorso contro l’esclusione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 11, comma 4, del bando di concorso
Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di “idoneità” o di “inidoneità”. I candidati giudicati “inidonei” non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso
La disposizione prevede che il giudizio di inidoneità attitudinale comporti l’esclusione dal concorso e la mancata inclusione nella graduatoria finale.
art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica
La domanda risarcitoria, proposta mediante rinnovazione della procedura e, in subordine, per perdita di chance, è stata respinta in conseguenza dell’infondatezza dell’impugnazione e della legittimità dell’esclusione.
Massime di principio
- Il giudizio di idoneità o inidoneità attitudinale espresso nell’ambito di un concorso per l’accesso alle Forze di polizia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, sviamento logico, errore di fatto o macroscopiche lacune e incongruenze.
- Nell’accertamento attitudinale per l’accesso a una Forza di polizia, la Commissione può fondare il giudizio complessivo sulla combinazione di test intellettivi, di personalità e comportamentali, questionari informativi e colloquio collegiale, purché le risultanze siano esaminate secondo la procedura prevista e il giudizio sia coerentemente verbalizzato.
- La motivazione del giudizio di inidoneità attitudinale è adeguata quando consente di ricostruire, anche attraverso il complessivo svolgimento della procedura, gli elementi emersi dai test e dal colloquio che hanno condotto la Commissione a ritenere insussistente l’idoneità; non è necessario che il giudice sostituisca la propria valutazione tecnica a quella collegiale dell’Amministrazione.
- Il principio di attualità impone che l’idoneità attitudinale sia valutata in relazione alla performance del candidato nella specifica procedura e al momento concreto degli accertamenti; il superamento di prove attitudinali in precedenti concorsi non vincola la Commissione della nuova selezione.
- I precedenti positivi maturati in un diverso ruolo delle Forze armate non determinano automaticamente l’idoneità attitudinale per l’accesso a una Forza di polizia diversa, quando i ruoli, le finalità istituzionali e i compiti richiesti non coincidano.
- L’impugnazione della graduatoria finale è infondata per illegittimità derivata quando il giudizio di inidoneità e il conseguente provvedimento di esclusione, presupposti della graduatoria, risultano legittimi.
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