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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24602/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero ex art. 310 c.p.p., aveva sostituito la misura dell'obbligo di dimora applicata dal G.I.P. con la custodia cautelare in carcere. Il Fallarino era stato trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. La difesa ha presentato due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta insufficienza probatoria del narcotest e per l'assenza di una formale perizia sulla sostanza (nonché per un riferimento testuale alla biografia penale di un soggetto diverso); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla presunta non adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ritenendo più idonea una misura meno afflittiva, come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il narcotest eseguito dalla sezione narcotici è sufficiente, nelle indagini preliminari, a fondare i gravi indizi di colpevolezza; il quantitativo di circa 100 grammi rende superflua la valutazione del contenuto di principio attivo ai fini della gravità indiziaria. Quanto alla misura cautelare, il Tribunale del Riesame ha adeguatamente motivato la necessità della custodia in carcere richiamando la gravità della condotta, i recenti arresti per reati in materia di stupefacenti e la pendenza di altro procedimento, nonché l'inefficacia delle misure precedenti a impedirne la reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende; gli atti sono trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico per l'ordinanza del Tribunale del Riesame con cui è stato deciso sull'appello del Pubblico Ministero avverso la decisione del G.I.P.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che disciplina le fattispecie di detenzione e commercio di stupefacenti, in relazione alla quale è stata contestata la condotta (possesso di circa 100 grammi di cocaina).

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Criterio per la valutazione delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione (rischio di commettere nuovi reati della stessa specie), che può tenere conto anche di procedimenti pendenti.

  • art. 28 Reg.

    Norma regolamentare richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.

  • C. Cost. n. 186/2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per le esigenze cautelari nelle indagini preliminari un narcotest eseguito dalla sezione narcotici è generalmente sufficiente a fondare i gravi indizi di colpevolezza; non è sempre necessaria una formale perizia chimica in questa fase.
  • Quantitativi significativi di sostanza (es. circa 100 grammi di cocaina) aumentano la gravità indiziaria e possono rendere legittima l'applicazione della custodia cautelare senza ulteriori analisi sul principio attivo.
  • Precedenti arresti, pendenze processuali e l'inefficacia di misure cautelari pregresse sono elementi rilevanti e cumulabili per valutare il pericolo di reiterazione e giustificare misure più afflittive come la custodia in carcere.
  • La scelta di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) richiede una motivazione specifica da parte del giudice che spieghi perché siano idonee a tutelare le esigenze cautelari; la mera affermazione generica di adeguatezza non è sufficiente.
  • In termini procedurali, un ricorso dichiarato inammissibile può comunque comportare condanna alle spese e, se rilevante, pagamento di somme a titolo di ammenda quando non si ravvisi l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

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