Cassazione Penale, Sentenza n. 7873/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza confermava il diniego, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). In particolare contestava che il Tribunale non avesse tenuto conto della sua attività lavorativa, della collocazione temporale del reato (commesso nel 2012) e della mancata acquisizione o aggiornamento della relazione socio-familiare dell'UEPE, elementi che a suo dire avrebbero inciso sul giudizio prognostico necessario per concedere l'affidamento in prova al servizio sociale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata perché si era basata prevalentemente e apoditticamente sulla sola gravità del reato, senza valutare adeguatamente elementi successivi alla condanna (lavoro, evoluzione della personalità, assenza di denunce recenti) né acquisire la relazione aggiornata dell'UEPE. La Corte ha annullato l'ordinanza nella parte relativa al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo esame alla luce dei principi illustrati.
Norme richiamate
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata limitatamente ai limiti di riproduzione del motivo in cassazione; citata per delimitare l'oggetto del motivo impugnatorio nel rispetto delle disposizioni sulle formalità del ricorso
art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
art.606, comma 1, lett. b) ed e)
Indicata come base normativa per i motivi di ricorso (vizio di motivazione e violazione di legge) ai fini del sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato
Principio costituzionale della funzione rieducativa della pena
Richiamato nel testo in funzione interpretativa: l'affidamento in prova deve essere valutato anche alla luce dell'obiettivo rieducativo della pena e della prognosi di reinserimento sociale
Giurisprudenza consolidata (sentenze richiamate)
Sez. 1, 4 marzo 1999, Danieli, Rv.213062; Sez. 1, 11/03/1997, Capiti, Rv.207998; Sez. 1, 27/07/1992 n.2762; Sez. 1, n.773 del 3/12/2013, Rv.258402; Sez. 1, n.31809 del 9/7/2009; Sez. 1, n.31420 del 5/5/2015, Rv.264602
La Corte richiama orientamenti giurisprudenziali secondo cui la gravità del reato è punto di partenza ma non può, da sola, escludere l'affidamento; il giudice deve valutare il complesso degli elementi (precedenti, condotta carceraria, indagine socio-familiare, pendenze, attività lavorativa, evoluzione della personalità) per un giudizio prognostico ragionevole
Massime di principio
- Il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale non può fondarsi esclusivamente sulla gravità del reato: il giudice deve motivare il bilanciamento tra gravità del reato e gli elementi positivi sopravvenuti o attuali del condannato
- Nel giudizio prognostico vanno considerati, oltre al reato e ai precedenti, la condotta successiva alla condanna (comportamento carcerario, assenza di nuove denunce, lavoro, legami familiari) e i risultati dell'indagine socio-familiare dell'UEPE
- L'acquisizione o l'aggiornamento della relazione dell'UEPE ha rilevanza istruttoria e può essere necessaria: la mancata valutazione o acquisizione di tale relazione può rendere insufficiente la motivazione e determinare l'annullamento della decisione
- Non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato da parte del richiedente; è sufficiente che emerga l'avvio di un processo di rieducazione e di integrazione sociale
- Il giudice di merito deve esplicitare le ragioni per cui ritiene che eventuali elementi positivi siano sub-valenti rispetto alla gravità del reato; affermazioni apodittiche sulla prevalenza della gravità sono vulnerabili in sede di legittimità
- In situazioni analoghe, una motivazione che documenti il confronto puntuale tra fattori negativi e positivi e, se del caso, l'acquisizione di approfondimenti (p. es. relazione UEPE aggiornata) riduce il rischio di annullamento e rinvio
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