Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17982/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato l'appello ex art. 322-bis c.p.p. volto alla revoca del sequestro preventivo dell'Agenzia funebre "Croce Azzurra". Il ricorrente deduceva vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe fondato la legittimità del sequestro su indizi relativi ad altre fattispecie (capi A e R5) e non sul delitto di intestazione fittizia (art. 512-bis c.p. aggravato dall'art. 416-bis c.p.), nonché lamentava che il reato di intestazione fittizia si sarebbe estinto per prescrizione (consumazione nel 2004) rendendo illegittimo il sequestro preventivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in parte fondamentale: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale del Riesame di Vibo Valentia perché verifichi, alla luce dei principi esposti, il tempo di consumazione del reato di intestazione fittizia e dunque l'eventuale intervenuta prescrizione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia confuso il piano della fittizia intestazione (reato istantaneo ad effetti permanenti) con quello della gestione illecita del bene e non poteva attribuire rilievo a mere attività di gestione ai fini del decorso della prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    Norma richiamata come titolo dell'appello avverso il provvedimento di sequestro; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione in materia di sequestro è ammesso per violazione di legge e vizi radicali della motivazione.

  • art. 512-bis c.p.

    Delitto di intestazione fittizia qualificato come reato istantaneo ad effetti permanenti: si consuma con l'attribuzione fittizia e, salvo nuove fittizie intestazioni, attività successive di gestione non spostano il termine di consumazione ai fini della prescrizione.

  • art. 416-bis c.p.

    art. 416-bis c.p. (aggravamento)

    Aggravante per il delitto di intestazione fittizia quando commesso per favorire attività di tipo mafioso; rileva ai fini dell'imputazione ma non giustifica di per sé il diverso computo del tempo di consumazione del reato rispetto alla natura istantanea di quest'ultimo.

  • art. 240 c.p.

    Norma sul sequestro finalizzato alla confisca o preventivo: la Corte osserva che per legittimare il sequestro occorre il fumus del reato non estinto, e non possono legittimamente giustificare il sequestro eventi successivi irrilevanti rispetto alla consumazione del reato istantaneo.

  • artt. 411 e 408 c.p.p.

    Richiamati nella parte relativa alla conseguenza che, se il reato è prescritto prima dell'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero deve chiedere l'archiviazione (art. 410 e 411) e non può esercitare l'azione penale; si tratteggia il principio che la prescrizione preclude l'esercizio dell'azione penale e l'adozione di misure cautelari penali.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo (o finalizzato alla confisca) è legittimo solo se sussiste il fumus del reato e il reato non risulta estinto per prescrizione anteriormente all'esercizio dell'azione penale.
  • Il delitto di intestazione fittizia (art. 512-bis) è reato istantaneo a effetti permanenti: la consumazione avviene con la fittizia attribuzione e, salvo ulteriori fittizie intestazioni distincte, le mere attività di gestione del bene non posticipano il termine di prescrizione.
  • Il giudice del riesame deve distinguere con chiarezza tra il piano della fittizia intestazione (trasferimento/attribuzione) e quello della gestione successiva del bene; confondere i due piani può comportare annullamento per vizio di motivazione.
  • In cassazione avverso provvedimenti di sequestro è possibile impugnare per violazione di legge e per vizi della motivazione così gravi da renderla incoerente o incompleta; la Corte valuta se le ragioni addotte dal giudice a sostegno della misura siano idonee e pertinenti.
  • Se vi siano dubbi sul decorso della prescrizione, il giudice del riesame deve accertare almeno l'esistenza di un fumus che escluda l'intervenuta estinzione del reato prima di disporre o mantenere misure cautelari reali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.